È deducibile il versamento di € 1.000.000,00, qualificato dalle società come “premio decennale”, effettuato da una società ad altra società dello stesso gruppo?
Oppure vi sono limiti di deducibilità per l’attribuzione patrimoniale senza previsione della restituzione?
Il versamento a fondo perduto infragruppo tra società consorelle è imponibile in capo al beneficiario, ed è deducibile in capo al finanziatore, poiché altrimenti rimane violato il divieto di doppia imposizione?
Detto versamento deve ritenersi imponibile per il beneficiario, mentre simmetricamente rappresenta un costo deducibile per il finanziatore, anche perché occorre rispettare il principio costituzionale di capacità contributiva, ed evitare di incorrere nel divieto di doppia imposizione?
Occorre applicare il principio della c.d. simmetria fiscale, per cui a fronte della deduzione, deve esserci la tassazione e a fronte della tassazione, in capo all’accipiens, deve esserci la deduzione in capo al disponente?
Quale è l’esatta qualificazione, ai fini fiscali, del versamento, in realtà una rinunzia a crediti, di 1.000.000,00 di euro effettuato da una società ad altra società dello stesso gruppo?
La rinunzia alla restituzione di detto versamento operata, all’interno di un gruppo, per porre fine alla situazione ormai parafallimentare della beneficiaria, comporta che il costo deve anche qualificarsi come inerente?
La distinzione civilistica tra atti gratuiti non liberali e liberalità non riceve un proprio riconoscimento ed una propria disciplina in ambito tributario?
L’attribuzione di premi e contributi fondo perduto infragruppo
L’attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, e