La scissione con scorporo è stata una delle principali novità legislative. Vediamo come si interseca con la riforma fiscale in corso di approvazione. Ecco alcune riflessioni sul criterio di riparto delle posizioni soggettive della scissa e sulla stratificazione fiscale del patrimonio netto.
Scissione con scorporo: trasmissione delle posizioni soggettive della scissa alla beneficiaria
In ordine alla trasmissione delle posizioni soggettive della scissa alla beneficiaria lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2024 e commentato nel documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 30 maggio 2024, prevede che:
“ai fini della trasmissione delle posizioni soggettive non specificamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria il criterio di ripartizione di cui all’art 173, comma 4, del TUIR opera senza considerare, per determinare il patrimonio netto della società scissa cui rapportare il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, il valore delle partecipazioni derivanti dalla scissione e attribuite alla scissa.
In altri termini, a fronte ad esempio di un patrimonio netto contabile della scissa ante scissione pari a 2000 e valore contabile netto del patrimonio trasferito alla beneficiaria pari a 200, le posizioni soggettive si assumono trasferite alla beneficiaria in misura del 10%.
In sostanza, il meccanismo di ripartizione è analogo a quello della scissione parziale tradizionale”.
Il fondamento causale della scelta viene raccordato al fatto che, non avendo le partecipazioni ricevute dalla scissa in alcun modo concorso alla formazione delle posizioni soggettive della medesima da attribuire alla beneficiaria, tali partecipazioni non devono essere considerate in sede di calcolo del patrimonio netto della scissa da utilizzare per quantificare le posizioni soggettive oggetto di trasferimento della beneficiaria,
La soluzione proposta è senz’altro condivisibile e si fonda sull’estraneità della partecipazione alle vicende imprenditoriali che hanno generato i diritti e gli obblighi fiscali pendenti.
Le particolarità della scissione con scorporo
Nella considerazione che nel caso della scissione con scorporo si genera, in luogo della classica divisione del patrimonio tra la scissa e la beneficiaria, una vicenda sostitutiva di beni di primo grado con beni di secondo grado (il compendio patrimoniale spostato nella beneficiaria scambiato con la partecipazione al capitale sociale di quest’ultima) che lascia invariato il patrimonio della scissa, l’Assonime nella circolare n. 14/2023 aveva prospettato tre possibili soluzioni:
- Avendo la scissione in ogni caso natura successoria e non realizzativa, le eccedenze fiscali in questione vanno comunque ripartite tra scissa e beneficiaria in raccordo all’ordinario valore contabile del patrimonio rimasto nella scissa e quello attribuito alla beneficiaria, considerando nella sostanza irrilevante il reintegro del patrimonio della scissa a seguito della contabilizzazione della partecipazione della beneficiaria.
Ipotizzato un ammontare di patrimonio complessivo della scissa ante scissione di 1100 ed un compendio patrimoniale attribuito alla beneficiaria di 100 (con un residuo patrimonio contabile che rimane nella scissa di 1000), nonché un ammontare di perdite fiscali a riporto di 50, tale diritto fiscale verrà ripartito tra la scissa (45) e