Non tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate rilasciano certificati in conformità alle richieste espresse dall’Amministrazione fiscale elvetica. I ristretti tempi di presentazione dell’istanza di rimborso (entro il 30 giugno 2024 per l’imposta assolta nel 2023) e l’assenza di una corretta documentazione a corredo della richiesta fanno perdere il diritto alla refusione del tributo pagato
A cura di Fabio Ciani, Simone Del Nevo e Claudio Sabbatini
Soggetto richiedente
Il soggetto richiedente il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti in Svizzera, che non abbia ivi operato, deve avere il domicilio, la sede sociale o un suo stabilimento d’impresa fuori da tale Paese. Prendiamo il caso dell’Italia, in cui alcuni uffici faticano a rilasciare la documentazione nelle modalità richieste dagli uffici fiscali svizzeri (AFC).
Documentazione necessaria: le nuove richieste dalla Svizzera
Il richiedente comprova nei confronti dell’AFC la sua qualità d’imprenditore tramite l’autorità fiscale estera del Paese del domicilio, della sede sociale o dello stabilimento d’impresa (art. 151 cpv. 1 lett. d OIVA).
Questa attestazione deve essere valida per il periodo di rimborso.
Da un paio d’anni la Svizzera, però, richiede che sul certificato rilasciato dall’amministrazione fiscale nazionale sia specificato c