Per la corretta imputazione delle spese detraibili e deducibili in dichiarazione dei redditi è fondamentale la data del pagamento. Quando possono esservi dubbi sulla data, è opportuno avere una quietanza oppure una prova del pagamento effettuato con mezzo tracciato.
Nell’ambito delle spese detraibili nella dichiarazione dei redditi, sappiamo che la condizione principale è che siano state “sostenute”, e che la certezza di ciò si ha soltanto al momento del pagamento.
Spese deducibili e detraibili: come dimostrare il pagamento?
Ciò in quanto per le spese deducibili e detraibili vale il principio di cassa, sicché soprattutto nelle fatture datate a ridosso della fine dell’anno, si può porre il problema di dimostrare l’anno del pagamento, e quindi della spettanza della deduzione/detrazione.
In questo, non viene in aiuto la data indicata nella fattura, in quanto, se nel caso di cessione di beni essa indica la data della cessione, nel caso di prestazioni di servizi essa può anche non essere quella del pagamento, in quanto la fattura può essere emessa anche prima di esso.
Il caso del finanziamento per spese sanitarie
Si aggiunga la fattispecie in cui il contribuente abbia fatto ricorso al finanziamento per il pagamento. È indubbio che le spese “finanziate” siano ugualmente detraibili, ma si tratta di vedere qual è il documento che le legittima.
Naturalmente ci riferiamo non solo al caso di spese sanitarie particolarmente importanti ma anche ai lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico.
Occorre, insomma, che il contribuente abbia a disposizione il documento che attesti l’avvenuto pagamento, che come noto da qualche anno deve essere fatto in maniera tracciata.
Se è vero che in un primo momento l’Agenzia delle entrate – in sede di controllo ex articolo 36 ter – chiedeva il bonifico effettuato dalla finanziaria solo nel caso di spese per ristrutturazioni, ma solo al fine di verificare che fosse stato effettuato a regola d’arte (e quindi che legittimasse la detrazione della spesa), è altrettanto vero che successivamente la prassi si è allargata a chiedere l’attestazione di pagamento per qualsiasi spesa deducibile/detraibile.
Tale comportamento è invero del tutto legittimo a fronte del predetto principio che stabilisce che le spese, per essere detraibili, devono essere state sostenute, ovverosia pagate.
Il contribuente che quindi ha sostenuto delle spese detraibili tramite finanziamento avrà tutto l’interesse a conservare la contabile del bonifico effettuato dalla finanziaria soprattutto nei casi in cui vi sia discrasia tra l’anno della fattura e quello del pagamento (ad esempio, fattura datata dicembre 2023 e pagamento effettuato a gennaio 2024).
L’importanza della quietanza di pagamento
Poiché spesso tali richieste possono generare problemi per il contribuente, e considerato che le spese sanitarie non sono elettroniche bensì cartacee, potrebbe essere una buona soluzione far sì che nello stesso documento vi sia apposta la quietanza di pagamento (cosa che per la verità soprattutto nel caso delle spese sanitarie avviene spesso).
Laddove invece le fatture siano elettroniche (e quindi non si tratti di spese sanitarie), sarà bene, in mancanza del documento attestante il bonifico effettuato dalla società finanziaria, avere una quietanza della fattura che indichi anche il metodo di pagamento.
Danilo Sciuto
Mercoledì 19 giugno 2024