Il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa

In caso di ispezioni sui luoghi di lavoro che rilevino lavoro irregolare o gravi violazioni delle norme di salute e sicurezza, una delle sanzioni più severe è la sospensione dell’attività imprenditoriale. Ma come funziona questo provvedimento e quando può essere emesso?

Come noto, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è un atto emesso dall’organo di vigilanza, qualora nell’atto ispettivo vengano accertate condizioni di lavoro irregolare e/o gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

La finalità dello strumento è quello di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa: i punti focali

Soggetti che possono emanare il provvedimento

provvedimento sospensione attività lavorativaGli organi ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro indicati nell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 sono:

  1. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) «in materia di lavoro sommerso e al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché contrastare il lavoro irregolare»;
  2. Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (ASL) «nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro»;
  3. Comando provinciale dei vigili del fuoco (VVF) territorialmente competente «…limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi».

 

Quali sono i soggetti a cui si applica il provvedimento di sospensione

Il Provvedimento si applica ai datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 del codice civile.

Pertanto, restano esclusi dall’applicazione della norma i seguenti soggetti:

  1. datori di lavoro domestici ex art. 2240 e ss. Codice civile;
  2. professioni intellettuali cosiddette “protette” di cui agli artt. 2229 e ss. codice civile, per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi;
  3. ONLUS organizzate in forma associativa, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, partiti politici, organizzazioni culturali, religiose.

 

Quali condizioni consentono l’emissione del Provvedimento di sospensione

Come disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale deve essere adottato nei seguenti casi:

  1. impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di lavoratori autonomi occasionali in assenza delle caratteristiche dettate dalla normativa;
    Nota: si rammenta che nel caso in cui il lavoratore “in nero” è essere l’unico occupato dall’impresa il provvedimento non può essere adottato ma gli Ispettori devono disporre l’allontanamento del lavoratore fino a quando il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo.Tuttavia, come chiarito dall’INL con la nota 162-2023, nel caso di unico lavoratore in nero ma in presenza anche di una delle gravi violazioni in materia di sicurezza indicate nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008 è comunque possibile emettere il provvedimento di sospensione dell’attività.
  2. gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.
    Nota: si ricorda che il provvedimento deve essere adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” (unità produttiva, cantiere, ecc.) e non all’intera impresa”Il provvedimento può essere anche rivolto a singoli lavoratori (ad esempio in caso di omessa formazione) e non a tutta l’attività imprenditoriale. Come detto le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono far scattare il provvedimento di sospensione sono riportate nell’Allegato I al D. Lgs. 81/08. Ecco di seguito l’elenco completo delle fattispecie di violazioni per le quali è applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale: 
  • Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
  • Mancata formazione ed addestramento.
  • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  • Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto. Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.12-bis.
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

 

Il Provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa in pratica 

A seguito dell’emissione del Provvedimento i passaggi pratici sono i seguenti:

  1. gli effetti della sospensione decorrono dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
  2. il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza ha effetto immediato.
  3. il provvedimento, come disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n.81-2008, può essere oggetto di revoca in presenza delle seguenti condizioni:
        1. regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
        2. ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
        3. rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
        4. in caso di emissione del provvedimento per lavoro irregolare con il pagamento della specifica sanzione prevista dalla norma ovvero: euro 2.500 fino a cinque lavoratori irregolari; euro 5.000 nel caso siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
        5. in caso di provvedimento emessi per gravi violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, con il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dall’Allegato I (per i soggetti recidivi le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un altro provvedimento).

Nota: Il datore di lavoro, nel caso di richiesta della revoca, può pagare soltanto il 20% all’atto della richiesta mentre il restante 80%, maggiorato del 5%, potrà versarlo entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza (in caso di mancato versamento o di versamento parziale il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato).

 

Le sanzioni previste in caso di inosservanza del provvedimento

Nel caso di inosservanza del Provvedimento di sospensione al datore di lavoro si applicano le seguenti sanzioni:

  1. arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  2. arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (nel caso di specie risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 ovvero il pagamento in sede amministrativa di una somma pari a 1.600 euro).

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Celeste Vivenzi

Giovedì 20 giugno 2024