I bilanci che chiudono in perdita seguono regole specifiche. Vediamo le procedure da seguire per la copertura dell’eventuale risultato negativo dell’esercizio 2023.
Con la chiusura del bilancio viene evidenziato il risultato dell’esercizio. In caso di perdita – a determinate condizioni – è possibile rinviare la stessa all’esercizio successivo ovvero coprirla attingendo alle riserve esistenti a Patrimonio netto.
Vediamo nel dettaglio i vari passaggi da effettuare qualora il bilancio si chiuda con una perdita.
Argomenti trattati:
Perdite del bilancio 2023
- Le grandezze di riferimento
- La perdita incide sul capitale soltanto dopo aver eroso tutte le riserve
- La procedura
- Perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale
- Perdite che non supera 1/3 del capitale
- Srl semplificata
- La copertura
- Compensazione del credito del socio vs la società
- Rinuncia al rimborso finanziamento soci
- Registrazioni contabili
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Perdite del bilancio 2023
Il perdurare della crisi economica rende possibile l’ipotesi che l’esercizio 2023 possa essersi chiuso con una perdita. Al manifestarsi di una perdita la stessa può essere riportata all’esercizio successivo ovvero può richiedere alcuni interventi di copertura immediata, senza indugio da parte degli amministratori.
A tal proposito, è opportuno innanzitutto segnalare che l’art. 2446 del codice civile (tale norma si riferisce alle S.P.A., per le S.R.L. la normativa di riferimento è l’art. 2482 – bis del codice civile) dispone quanto segue:
“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione”.
La citata disposizione normativa sancisce che:
- se, per effetto della perdita d’esercizio, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti;
- deve essere predisposta e presentata all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
Inoltre, se la perdita comporta una riduzione del capitale sociale in misura superiore a 1/3 dello stesso. in tal caso il comportamento è distinto a seconda che il capitale sociale:
- risulti comunque superiore al minimo legale (€ 10.000 per le srl ordinarie; € 1 per le srl semplificate);
- si riduca al di sotto del minimo legale.
Perdita |
In caso di perdita “qualificata” ex artt. 2447 (per le spa) e 2482-ter, codice civile (per le srl), sussiste l’obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salva la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa ex art. 2484, codice civile). |
ESEMPIOLa società Alfa SRL presentava la seguente situazione:
Nel corso del 2023 realizza una perdita d’esercizio pari ad euro 120.000. Nel caso esaminato, non si dovrà dare attuazione alla procedura di cui all’art. 2446 del codice civile, in quanto la perdita realizzata non riduce il capitale sociale di oltre un terzo. Infatti:
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ESEMPIOLa società Alfa SRL presentava la seguente situazione:
Nel corso del 2023 realizza una perdita d’esercizio pari ad euro 140.000. Nel caso esaminatosi dovrà dare attuazione alla procedura di cui all’art. 2446 del Cod. Civ., in quanto la perdita realizzata riduce il capitale sociale di oltre un terzo.
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Le grandezze di riferimento
Gli esempi proposti evidenziano un primo elemento di criticità. La norma in esame, al