Indaghiamo sulle responsabilità del professionista che apponga un visto di conformità considerato infedele dal Fisco. Quali sono le sanzioni a carico di chi appone il visto?
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme dovute per visto di conformità infedele è la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate?
Sussiste la competenza funzionale esclusiva delle direzioni regionali competenti rispetto al domicilio fiscale del trasgressore, ovvero di colui che ha rilasciato il visto infedele?
La competenza a contestare la violazione per il visto infedele al responsabile del CAF spetta all’ Ufficio che ha proceduto a controllare la dichiarazione del contribuente?
L’ipotizzata incompetenza territoriale da parte di un ufficio dell’Amministrazione finanziaria non costituisce, in assenza di un’espressa previsione legislativa, causa di nullità o annullabilità dell’atto impugnato?
Coloro che abbiano apposto il visto di conformità sono tenuti al «pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata», e non più «di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi richiesti al contribuente»?
Per gli errori commessi nei 730 degli anni dal 2015 al 2018 Caf e professionisti continueranno a rispondere anche della maggiore imposta eventualmente dovuta dal cliente a seguito dei controlli formali?
La responsabilità per l’apposizione del visto di conformità
La responsabilità – prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 D.M. n. 164