Approfondiamo il tema della responsabilità civile degli amministratori di SRL alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza. Le nuove regole responsabilizzano maggiormente gli amministratori, rendendoli anche soggetti a responsabilità patrimoniale diretta in caso di insolvenza della società e insufficienza del patrimonio sociale per soddisfare i creditori.
Questo contributo affronta alcuni profili di responsabilità civile di un amministratore di Srl, alla luce della recente entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza che ha profondamente innovato il sistema, anteriormente basato sulla Legge Fallimentare – RD. n. 267/1942.
La responsabilità dell’amministratore di SRL
È noto che in capo all’amministratore di una Srl possono sussistere 3 forme di responsabilità:
- Responsabilità civile:
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- verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo (per esempio la mancata tenuta dei libri sociali);
- verso i singoli soci ed i terzi per danni direttamente causati da atti dolosi o colposi (per esempio se viene nascosto lo stato di insolvenza della società);
- verso i creditori della società per non aver conservato il patrimonio sociale e questo è insufficiente a pagare i creditori (ad esempio l’acquisto di un immobile che rende impossibile il pagamento dei creditori).
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- Responsabilità amministrativa: sussiste in caso di violazione degli obblighi imposti dalla legge nei confronti della Pubblica Amministrazione, che viene punita con sanzione amministrativa pecuniaria (esempio tipico il mancato deposito del bilancio).
- Responsabilità penale: sussiste per reati specifici, ossia commessi dall’amministratore nello svolgimento delle sue funzioni; i reati più gravi prevedono la condanna alla pena detentiva (reclusione), oltre al risarcimento del danno patrimoniale causato (esempio tipico la bancarotta fraudolenta)
L’azione di responsabilità civile contro l’amministratore nel termine di 5 anni dalla cessazione della carica, può essere promossa da:
- ciascun socio indipendentemente dalla sua quota di partecipazione;
- dai creditori della società;
- dai terzi danneggiati;
- dal liquidatore nel caso di liquidazione giudiziale della società (ex fallimento).
Un aspetto fondamentale della riforma, entrata in vigore a pieno titolo solamente il 15/07/2022, dopo alcuni rinvii anche per l’emergenza sanitaria Covid 19 è quello di mitigare gli effetti della crisi di un’impresa.
Infatti, se nel passato