Nel processo tributario, la competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria è rigida e non può essere modificata. Se la competenza viene violata, può essere riconosciuta automaticamente e diventa motivo di impugnazione. Il giudice dell’impugnazione deve quindi indirizzare le parti alla Corte corretta per rivedere il caso. Quali sono le conseguenze pratiche in caso di violazione della competenza territoriale nell’instaurazione di un processo tributario? Analizziamo il particolare caso del ricorso contro la risposta negativa all’interpello disapplicativo del regime di società di comodo.
Può considerarsi violata la competenza territoriale inderogabile del giudice tributario quando il giudizio non venga avviato presso il collegio ove ha sede l’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato?
Il giudice dell’impugnazione deve rimettere le parti avanti la Corte di giustizia tributaria ritenuta competente, affinché sia rieditato nella sua integrità il grado di giudizio ove la competenza era stata violata?
La competenza opera quale presupposto processuale ma non anche quale presupposto di validità del rapporto processuale, che, in presenza dell’incompetenza del giudice adito, resterà perfettamente valido?
L’istituto della c.d. translatio iudicii evita che il ricorso, proposto in termini davanti al giudice incompetente per territorio, sia considerato tardivo una volta proposto per riassunzione davanti al giudice competente?
La competenza territoriale nel processo tributario
In tema di processo tributario la competenza territoriale delle Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia tributaria) è sancita come inderogabile dall’art. 5 del d.lgs. n. 546/1992, senza possibilità di applicare la disciplina del regolamento di competenza.
La violazione della competenza territoriale, rilevabile anche d’Ufficio in pendenza del grado di giudizio cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione.
Per garantire l’inderogabilità della competenza territoriale, il giudice dell’impugnazione deve rimettere le parti avanti la Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) ritenuta competente, affinché sia rieditato nella sua integrità il grado di giudizio ove la competenza era stata violata.
Nel giudizio di merito si ottiene applicando l’art. 5, comma quinto, d.lgs. n. 546/1992. Nel giudizio di legittimità si ottiene applicando l’art. 382, secondo comma, codice procedura civile, in combinato disposto con l’art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Il caso: ricorso per disapplicazione normativa società di comodo
Una società ha chiesto alla direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate per il tramite della direzi