La Corte di Cassazione ha interpretato in modo restrittivo l’applicazione del regime della partecipation exemption (PEX) per il conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione. Questa interpretazione restringe significativamente l’accesso a un trattamento fiscale neutro, complicando la pratica fiscale e sollevando questioni sulla sua conformità agli intenti legislativi. Ciò evidenzia la necessità di ulteriori analisi per assicurare che il regime sia applicato in modo equo e coerente, mantenendo la chiarezza e l’efficienza del sistema fiscale.
La Corte di Cassazione si è pronunciata, come noto, in ordine alla possibilità di fruire del regime PEX nel caso di conferimento di un’azienda seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta dal soggetto conferitario. Tale interpretazione sta gravemente ostruendo il ricorso all’art. 176 TUIR e al regime fiscale neutro in esso previsto.
Si ritiene pertanto necessario svolgere ulteriori indagini sulla non condivisibile presa di posizione della Corte di Cassazione.
Conferimento e PEX: le difficoltà di applicazione
Impatto della sentenza sulla neutralità fiscale e dibattito sull’anzianità aziendale
Specificamente in ordine al presupposto temporale dell’anzianità di possesso della partecipazione, la Cassazione ha ritenuto che la norma (art. 176, comma 4, TUIR) nel riferire testualmente ai “beni aziendali” invece che…
…“all’azienda, rende chiaro come la rilevanza del periodo di possesso dell’azienda da parte del conferente debba essere intesa come strettamente legata all’iscrizione in bilancio dei singoli beni aziendali e non all’azienda nel suo ordinario paradigma di diritto“ ( 2555, codice civile).
Tale opzione esegetica della Cassazione non appare condivisibile, in quanto da essa deriverebbe il ribaltamento di considerazione gerarchica tra l’azienda alla stregua di una “universitas” e i singoli beni che concorrono a formarla, nonostante sul piano fiscale (più frastagliata è semmai la sua connotazione sul piano civilistico) appaia inconfutabile la qualificazione unitaria e non atomistica del bene azienda.
Trattasi piuttosto di uno stile linguistico legislativamente poco appropriato, a cui però non appare raccordabile, come invece ritiene il giudice di Cassazione, un ruolo così determinante nell’individuazione dei presupposti alla base del regime