Le norme sulla trasparenza richiedono che i soggetti che ricevono erogazioni pubbliche superiori a €10.000 pubblichino dettagliate informazioni relative a questi contributi, online o nella Nota integrativa del loro bilancio. I soggetti che non rispettano queste disposizioni possono incorrere in multe e rischiano di dover restituire i benefici ricevuti. Quindi, in vista della presentazione dei bilanci d’esercizio al 31/12/2023, analizziamo quali sono gli obblighi di trasparenza per le società che hanno ricevuto erogazioni o contributi pubblici da segnalare; e per chi non deposita il bilancio come va fatta la comunicazione?
L’art. 1, commi 125 – 129, della L. 124/2017 prevede specifici obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni e contributi pubblici.
La norma, modificata più volte per far fronte alle difficoltà interpretative determinate dalla sua formulazione originaria, prevede ora che in presenza di benefici economici pubblici di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000 è necessario fornire specifiche informazioni nella Nota integrativa al bilancio ovvero sul proprio sito Internet o portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, a seconda della natura del soggetto beneficiario (società di capitali o di persone, ditta individuale, associazione, fondazione, ecc.).
Argomenti trattati:
- Obbligo di trasparenza per i contributi pubblici: ambito soggettivo
- Modalità di adempimento
- Microimprese e soggetti Irpef
- Informativa nella nota integrativa in luogo del sito internet
- Termini per l’adempimento
- Contributi da comunicare
- Modalità di rendicontazione
- Controlli per revisori e sindaci
- Provenienza dei contributi
- Esclusioni per contributi già nell’RNA
- Sanzioni
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Obblighi di trasparenza per i contributi pubblici: ambito soggettivo
I destinatari degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 possono essere classificati in due categorie:
- enti non commerciali e, in particolare:
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- le associazioni e le fondazioni (riconosciute o meno), nonché le ONLUS.
La norma elenca una serie di soggetti (associazioni di protezione ambientale ex art. 13 L. 349/1986 ed associazioni dei consumatori ex art. 137 D.lgs 206/2005) che, di fatto, rientrano tra tali enti. Al contrario, dovrebbero rimanere esclusi i soli comitati. - le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/98.
- le associazioni e le fondazioni (riconosciute o meno), nonché le ONLUS.
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- le imprese, nel cui ambito la L. 124/2017 distingue tra:
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- i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 codice civile e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese;
- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis codice civile;
- i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese).
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Modalità di adempimento
Differenti risultano le modalità di assolvimento dell’obbligo di trasparenza a seconda del soggetto che vi procede.
Enti non commerciali
Le associazioni/fondazioni (riconosciute o meno) e le ONLUS assolvono gli obblighi di tras