Per gli atti emessi da domani 30 aprile 2024 opera la nuova competenza territoriale per società di persone ed enti similari: analisi delle novità della riforma fiscale che entrano in vigore da domani. Puntiamo il mouse con attenzione al caso particolare delle società in “trasparenza fiscale” quando la verifica coinvolge sia la società che i soci.
Competenza territoriale per i controlli fiscali: nuove regole dalla Riforma fiscale 2024
Come è noto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, la competenza territoriale relativa ai controlli spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Detta norma non è mai stata oggetto di modifica, tant’è che si trova scritto ancora “gli uffici delle imposte”, soppressi ormai da tanti anni e confluiti nelle attuali Direzioni provinciali.
Il D.Lgs n. 13/2024, quindi, interviene per la prima volta, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, aggiungendo all’art. 31, del D.P.R. n. 600/1973, dopo il secondo comma, il seguente:
“Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all’Ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale.”
In pratica, si cerca di ovviare a tutte le problematiche che si presentavano nel momento in cui una società di persone aveva sede a Palermo mentre i due soci uno aveva domicilio a Milano e uno a Catania.
In questi casi, dopo l’atto impositivo operato in capo alla società, l’ufficio doveva inviare l’elemento di controllo all’ufficio competente per il socio/associato, che doveva provvedere all’accertamento del reddito di partecipazione, pro quota, ai fini Irpef.