Analizziamo in quali situazioni l’Agenzia delle Entrate può considerare abusiva la riorganizzazione societaria di società tramite fusione e successiva scissione, intesa come operazione volta ad aggirare la tassazione su plusvalenze. Approfondiamo le motivazioni del Fisco.
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in ordine ad un’operazione di riorganizzazione societaria la cui dinamica strutturale avrebbe dovuto consistere in una fusione di tre società con basi associative pariteticamente costituite da tre nuclei familiari, seguita da una scissione asimmetrica con costituzione di tre società unipersonali, allo scopo di dirimere la discordia sopravvenuta in ordine ai diversi intenti imprenditoriali ritenuti più rispondenti al mercato da parte dei tre nuclei familiari.
Le istanti fondavano causalmente le ragioni extrafiscali non marginali nella necessità di risolvere la controversia tra i soci allo scopo di evitare il rischio di perdite di dinamica imprenditoriale nelle attuali tre società, con un prospettabile depauperamento delle rispettive organizzazioni patrimoniali, sottolineando altresì che alcun pregiudizio erariale sarebbe potuto sopravvenire, in virtù del regime di neutralità fiscale legislativamente coordinato dagli artt. 172 e 173 TUIR, con riguardo alle tre direttrici:
- verso le società, interdicendo gli ordinari meccanismi impositivi da cd realizzo;
- verso il Fisco, impedendo, con l’invarianza dei valori fiscalmente riconosciuti, qualsiasi ammanco impositivo e
- verso i soci, con la previsione del mero travaso del costo fiscale in conto alle partecipazioni scambiate.
Riorganizzazione societaria tramite fusione e successiva scissione: abusiva
Le motivazioni del Fisco
L’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento ha ritenuto elusiva l’operazione in quanto con la combinazione delle due operazioni di fusione e scissione, i soci perseguirebbero l’obiettivo di surrogare un reciproco interscambio delle loro originarie partecipazioni, con un corrispondente aggiramento del regime di tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni di cui all’art. 67 TUIR.
Inoltre, sempre per l’Agenzia, l’o