La firma di un avviso di accertamento può essere delegata a un funzionario attraverso ordini di servizio, senza la necessità di nominarlo esplicitamente. Tale prassi è considerata una mera estensione dei poteri direzionali del dirigente e non una delega di funzioni vere e proprie. Non è richiesta una motivazione specifica né un termine di validità per questa delega. Questo approccio, che si discosta dalle interpretazioni precedenti, permette che la delega si basi sulla qualifica del funzionario, facilitando così le verifiche di legittimità in un secondo momento. Di fronte a questi cambiamenti, quali potrebbero essere gli impatti di questa semplificazione procedurale sull’efficacia e sulla trasparenza delle pratiche amministrative?
Ancora una volta la Cassazione ha confermato che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad opera di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 D.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, e può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza alcuna necessità di indicazione nominativa.
Delega alla sottoscrizione degli atti impositivi: norme e interpretazioni della Cassazione
Con ricorso per Cassazione un contribuente lamentava – tra l’altro – la mancata allegazione all’atto impositivo della delega alla sua sottoscrizione, sostenendo inoltre che la stessa per poter essere considerata legittima dovesse indicare necessariamente il nominativo del funzionario delegato, le ragioni della delega ed il termine di validità della stessa, non potendo risultare sufficiente la sola indicazione della qualifica professionale.
Gli Ermellini, aderendo ad un più recente orientamento, hanno invece messo in evidenza che – trattandosi di una mera delega per la sottoscrizione degli atti…
…“alla stessa non è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione (ex multis, Cass. 29.03.2019, n. 8814)”.
Di conseguenza, ne hanno rilevato la natura di delega di firma in quanto il delegato:
“non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto Agenzia delle e