Approfondiamo in quali casi è possibile la disapplicazione delle norme fiscalmente penalizzanti in tema di società di comodo. Puntiamo il mouse su un caso canonico: la società immobiliare che non riesce a superare il famigerato test dei ricavi.
Le società di comodo sono individuate come quelle società che vengono utilizzate per il mero godimento di beni e non per l’esercizio di una attività d’impresa vera e propria.
La norma sulle società di comodo, o società non operative, prevede tuttavia alcune cause di esclusione e cause di disapplicazione di tale disciplina.
L’Agenzia Entrate esamina il caso di una causa di disapplicazione a seguito di istanza presentata da una società immobiliare che non riesce a superare il c.d. “test dei ricavi”.
Nel presente contributo ci si concentrerà sulle tipologie di circostanze oggettive richieste dagli uffici ai fini della disapplicazione della disciplina in oggetto.
Esclusione e disapplicazione disciplina società di comodo
Allo stato attuale possono risultare di comodo le società che non superano il test dei ricavi ai sensi dell’art. 30 D.L. n 724/1994.
La citata normativa afferma che qualora i ricavi effettivi siano inferiori a quelli minimi presunti che derivano dall’applicazione di alcune percentuali sul valore degli asset presenti nell’attivo di bilancio (test di operatività) la società diviene non operativa e deve dichiarare un reddito minimo.
Da rilevare invece che a decorrere dal periodo d’imposta 2022 le società in perdita sistematica non devono più essere considerate di comodo per effetto delle modifiche del DL 21 giugno 2022 n. 73.
Si sintetizzano di seguito le cause di esclusione e le cause di disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Cause di esclusione
Nello specifico le cause di esclusione sono le seguenti:
- soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta. Non beneficiano di tale esclusione le imprese neocostituite a seguito di operazione di fusione/scissione o conferimento d’azienda o trasformazione;
- società in amministrazione controllata o straordinaria;
- società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- società esercenti pu