La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha dato importanza all’anzianità di iscrizione in bilancio dei singoli beni aziendali per il regime PEX, non considerando l’azienda come entità unitaria (“universitas”). Questa interpretazione solleva questioni sull’approccio alla valutazione dell’azienda in operazioni fiscali, evidenziando una discrepanza tra la visione atomistica dei beni e la concezione dell’azienda come un insieme organizzato. Ciò implica la necessità di rivedere l’approccio legislativo e interpretativo verso una visione più coerente dell’azienda.
Ai fini dell’individuazione dei requisiti alla base del regime PEX appare maggiormente condivisibile assumere l’iscrizione in bilancio dell’azienda conferita nella sua connotazione di “universitas” e non in senso atomistico dando riguardo all’anzianità di iscrizione di ognuno dei singoli beni che concorrono a formarla.
Pex in caso di conferimento di azienda a seguito cessione partecipazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla possibilità di fruire del regime PEX nel caso di conferimento di un’azienda seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta dal soggetto conferitario.
Specificamente in ordine al presupposto temporale dell’anzianità di possesso della partecipazione, la Cassazione ha ritenuto che la norma (art. 176, comma 4, Tuir) nel riferire testualmente ai “beni aziendali” invece che:
“all’azienda, rende chiaro come la rilevanza del periodo di possesso dell’azienda da parte del conferente debba essere intesa come strettamente legata all’iscrizione in bilancio dei singoli beni aziendali e non all’azienda nel suo ordinario paradigma di diritto” (art. 2555, codice civile).
Tale opzione esegetica della Cassazione non appare condivisibile, in quanto da essa deriverebbe il ribaltamento di considerazion