In caso di accertamento di vendita simulata di immobile, tramite l’interposizione fittizia di persona, come si determina l’imposta di registro? Alla sentenza si applicherà l’imposta fissa o proporzionale?
Imposta di registro proporzionale o fissa alla sentenza di accertamento della simulazione assoluta o relativa di contratto ad effetti reali? Imposta di registro fissa se c’è simulazione nel contratto a effetti reali, poiché non c’è alcun «ritrasferimento» del bene?
L’accertamento della simulazione assoluta di una compravendita immobiliare riconosce l’inefficacia nei confronti della creditrice e non è equiparabile sul piano effettuale ad un “ritrasferimento” dall’acquirente al venditore?
Occorre applicare all’accertamento giudiziale della simulazione relativa (sub specie di interposizione fittizia di persona) e della simulazione assoluta di compravendite immobiliari le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale con le aliquote previste?
La risposta a tali quesiti è fornita da un recentissimo intervento, della Corte di Cassazione, che si pone in netto distacco dall’orientamento della precedente giurisprudenza di legittimità .
Imposta di registro proporzionale o fissa alla sentenza che accerta la vendita simulata?
La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 4 della tariffa annessa al D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e 10, comma 2, del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, giacché la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione a