Il principio di collaborazione e buona fede guida i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, proteggendo il contribuente da sanzioni e interessi se si seguono indicazioni ufficiali o si agisce in base a errori dell’amministrazione. La legittimità dell’affidamento del contribuente è riconosciuta anche in caso di incertezze normative o violazioni formali senza debito d’imposta.
L’art. 10 della Legge 212/2000, come recentemente novellato dal D.Lgs. n. 219/2023, prevede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Legittimo affidamento, collaborazione e buona fede fra Fisco e contribuente
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell’amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma