La Guardia di Finanza chiarisce che il ravvedimento operoso per l’uso di fatture false è valido fino a quando non si ha “formale conoscenza” di procedimenti o controlli. Questo approccio apre alla possibilità di regolarizzazione senza conseguenze penali per chi riceve fatture false, a patto di agire prima di essere formalmente informato di indagini fiscali.
Nel corso dell’annuale appuntamento con la stampa specializzata, la Guardia di Finanza, a seguito di specifici quesiti, ha fornito fra l’altro una interessante risposta in ordine alla possibilità di ravvedimento da parte del cliente dell’emittente fatture false.
Controllo nei confronti dell’emittente fatture false |
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Domanda |
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Il controllo in capo a un’impresa che ha emesso fatture false e la conseguente richiesta di documenti in capo al cliente che ha ricevuto le fatture (non oggetto di controllo nei suoi confronti) inibisce l’eventuale causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del Dlgs 74/2000 nel caso in cui il cliente decida di regolarizzare la propria posizione (non avendo alcuna notizia di controlli nei propri confronti)? |
Risposta |
⇒ | La causa di non punibilità di cui all’art.13, comma 2, del Dlgs 74/2000 opera, con riferimento al delitto di cui all’art. 2 del medesimo decreto, sempreché il ravvedimento sia intervenuto…
Con riferimento all’ipotesi prospettata – vale a dire l’esercizio di un potere istruttorio non direttamente finalizzato all’accertamento nei confronti del destinatario, quale la mera richiesta di dati e informazioni nei confronti di soggetti terzi (clienti), nell’ambito di un’attività ispettiva condotta nei confronti del soggetto (fornitore) – la GDF prende atto che si registra un recente orientamento della Corte di cassazione (Cass. penale, Sezione III, sentenza 19 giugno 2023, n. 26274), secondo la quale:
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