La compilazione del quadro VQ della dichiarazione IVA serve per determinare il credito maturato a seguito di versamenti di imposta periodica non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali. Data la particolarità del quadro, illustriamo modalità per l’individuazione dei dati da annotare nei diversi campi.
Il quadro VQ della dichiarazione IVA
Il quadro VQ della dichiarazione annuale IVA è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei o ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, inerenti ai periodi annuali precedenti a quello oggetto di adempimento dichiarativo (anno “2023”).
In particolare, nel rigo VL30, campo 1, riguardante l’entità dell’IVA periodica IVA periodica deve risultare annotato l’importo del tributo dovuto, se di entità maggiore di quella corrisposta.
Verifica dei versamenti e azioni del Fisco
Nell’ipotesi di versamenti di versamenti periodici “omessi” o eseguiti per “ammontari inferiori”, l’Agenzia delle entrate, verificando i dati contenuti nelle Li.Pe. trimestrali, può rilevare la presenza dette situazioni che comunica al contribuente, il quale ha la possibilità di inviare dati e informazioni di tipo giustificativo per dimostrare la correttezza di quanto versato oppure procedere a regolare l’eventuale errore tramite il ravvedimento operoso.
Ne deriva, di conseguenza, che se la sommatoria degli importi a credito risulta di entità superiore a quelli dei debiti, nel predetto rigo VL33 deve risultare annotato:
- l’importo che si ottiene considerando tra le entità a credito quello dell’IVA periodica effettivamente corrisposta (somma degli ammontari rilevati nei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30);
in luogo:
- del maggiore ammontare fra quello dell’IVA periodica dovuta (di cui al rigo VL30, campo 2) e dell’imposta periodica che è stata corrisposta (di cui alla somma degli ammontari indicati nei campi 3, 4 e 5 sempre del rigo VL30).
In pratica, nella determinazione dell’entità del credito IVA emergente dall’adempimento dichiarativo annuale si devono prendere in esame solamente gli effettivi versamenti eseguiti.
Pertanto, se dalla procedura predetta dovesse risultare un’entità negativa, nel rigo VL33, non deve essere annotato alcun dato.
Inoltre, si ritiene opportuno puntualizzare che, analizzando le istruzioni che accompagnano il modello IVA 2024, si rileva che l’Agenzia delle entrate ha coordinato le modalità procedurali con la peculiarità pratica di pervenire con facilità alla gestione delle diverse situazioni e, in particolare, i crediti, in presenza di:
- versamenti periodici IVA omessi o corrisposti parzialmente;
- un saldo annuale “a credito” se individuato come se i versamenti periodici fossero stati corrisposti;
in modo di consentire la rilevazione del coerente ed effettivo risultato della dichiarazione (entità a debito o a credito), tenendo in considerazione l’incidenza dei “versamenti periodici omessi”.
Controlli dell’Agenzia Entrate e conseguenze delle irregolarità
Nel caso di assenza di regolarizzazione spontanea, l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di attivare il controllo anticipato ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. 633/1972, con conseguente invio di una comunicazione di irregolarità.
Da quanto brevemente accennato, si deduce che è venuta meno la possibilità di:
- considerare nel quadro VL dell’adempimento dichiarativo IVA come “corrisposti” gli eventuali versamenti periodici omessi;
- di generare un credito che poteva essere immediatamente utilizzato per effettuare il ravvedimento operoso, in quanto si tratta, nella generalità delle ipotesi, di un credito che poteva risultare liberamente usufruito in compensazione con altri tributi solo per l’eventuale eccedenza.
In pratica, dal punto di vista dichiarativo:
- al rigo VL30 possono essere scomputati solamente i versamenti periodici effettivamente effettuati e, di conseguenza, non anche i soli versamenti “dovuti”;
- i debiti periodici versati tardivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, determinano un credito che si “rigenera” sul periodo d’imposta in via di adempimento dichiarativo annuale.
Monitoraggio del credito effettivo IVA
Il monitoraggio della rigenerazione del credito effettivo IVA avviene tramite:
- il quadro VQ, che consente di riepilogare le corresponsioni tardive poste in essere non in via spontanea utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, ma a seguito:
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- di avviso bonario;
e/o: - di cartella di pagamento;
- il riepilogo delle risultanze nella sez. 2 (Credito anno precedente) del quadro VL (e, in particolare, nel rigo VL12).
- di avviso bonario;
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Ai fini pratici, il quadro VQ della dichiarazione annuale IVA consente di individuare l’eventuale credito “maturato” a seguito degli effettivi versamenti di IVA periodica “non spontanei”, ossia quelle corresponsioni poste in essere successivamente la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA a seguito del ricevimento:
- di comunicazioni di irregolarità;
e/o: - della notifica di cartelle di pagamento;
oppure: - ripresi a seguito della sospensione per eventi eccezionali, relativi a periodi d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione;
tenendo in considerazione che l’ammontare del credito che matura per effetto di tali versamenti deve necessariamente risultare annotato nel rigo VL12, campo 1, in quanto partecipa alla formazione del saldo annuale IVA.
Infatti, è opportuno tenere in considerazione che alla determinazione del credito IVA (da rilevare nel rigo VL33) devono concorrere solamente gli effettivi versamenti “eseguiti” e annotati nel rigo VL30.