Spese per anticipazioni riaddebitate al cliente: in quali casi sono escluse da Iva e da Irpef

Quali sono le spese anticipate in nome e per conto del cliente che sono escluse dalla base imponibile IVA? Come vanno trattate in fattura? Rispondiamo ai tanti dubbi dei lettori…

anticipazioni IVALe norme fiscali sono spesso oggetto di modifiche, nel corso degli anni. Una delle poche che non ha subito variazioni, è l’articolo 15 comma 1 n. 2) del DPR 633/1972, che disciplina l’ipotesi della (ir)rilevanza iva del rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto, ed è immutata fin dai tempi della introduzione dell’Iva.

Eppure, tutt’oggi, si riscontra un po’ di confusione tra gli addetti ai lavori.

Le anticipazioni in nome e per conto del cliente: il trattamento IVA

La norma testualmente recita:

Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate”.

Come si legge, affinchè il riaddebito di spese venga escluso da Iva (e anche da imposizione diretta), occorrono due condizioni:

  1. la spesa deve essere sostenuta in nome e per conto del committente;
  2. l’onere deve essere correttamente documentato.

Nel caso in cui manchi anche solo una condizione, il rimborso sarà imponibile Iva.

Vediamo dunque di analizzare il significato di tali due espressioni.

La definizione di anticipazione in nome e per conto del committente

Rinviando a scritti dottrinari per una trattazione più approfondita, volendoci qui limitare alla estrema sintesi, possiamo dire che è assodato che una spesa è sostenuta in nome e per conto del cliente se (ma non “in quanto”) il documento di spesa è a lui intestato.

Ciò che conta è invero che si tratti di mera anticipazione per conto di un altro soggetto, cioè che sia una semplice partita di giro, ciò per cui la disciplina iva ne esclude la rilevanza.

Secondo quanto affermato dalla prassi, le somme sono escluse da Iva allorquando l’onere, pur essendo sostenuto dal professionista in relazione all’incarico allo stesso affidato, fa carico direttamente e sin dall’inizio al cliente, per obbligo di legge o in base a specifiche clausole contrattuali, che ne escludono la natura di corrispettivo.

L’unico “neo” sulle fatture relative a spese in nome e per conto del cliente sulla base del contratto, ma intestate al commissionario e non al committente, sarà l’indetraibilità, per il committente stesso, dell’Iva su tali fatture, in quanto appunto intestate al commissionario.

Nessun problema, ovviamente, per gli aspetti reddituali, stante la previsione contrattuale.

Il caso delle spese di trasferta

Un caso assai frequente nella quotidianità dei professionisti è quello in cui ci si rechi in trasferta per conto del cliente, e si sostengano spese quali vitto, alloggio e trasporto, delle quali poi si chieda il rimborso.

In base a quanto su descritto, è evidente che tale riaddebito non può rientrare nelle ipotesi di esclusione da Iva, non trattandosi di una mera anticipazione ma di spese semplicemente inerenti l’incarico professionale, ovvero di spese relative alla gestione ordinaria dello studio professionale (in senso lato).

 

Le spese strettamente strumentali all’esecuzione dell’incarico

Nello stesso caso, invece, per le spese strettamente strumentali all’esecuzione dell’incarico (visure, bolli per deposito, e simili), è legittimo il riaddebito in esclusione art. 15, ancorchè con fattura intestata al commissionario.

 

Come documentare le anticipazioni?

Sul requisito della corretta documentazione, invero, c’è poco da aggiungere. Le spese da richiedere al cliente dovranno essere documentate da fattura, tranne i casi in cui essa non è materialmente richiedibile (si pensi ad esempio a diritti e bolli); nessuna rilevanza avranno, ai fini dell’esclusione ex art. 15, le spese documentate da scontrino fiscale.

 

NdR: Per casi pratici di anticipazioni in nome e per conto del cliente, si rinvia agli esempi in questo contributo del 2015

 

Danilo Sciuto

Lunedì 19 Febbraio 2024