La prescrizione dei crediti della società per la distribuzione ai soci di somme eccedenti l’utile realizzato è quinquennale; tuttavia, bisogna prestare attenzione: tale termine subisce l’effetto interruttivo dell’approvazione del bilancio annuale. Si tratta di un caso di particolare interesse per le società che vantano crediti per utili percepiti in acconto dai soci.
La questione della prescrizione dei crediti risultanti dal bilancio che la società di persone talora vanta nei confronti dei soci in virtù di distribuzione di utili eccedenti quelli generati dalla gestione involge non solo lo scrutinio dell’art. 2949 codice civile, a norma del quale:
“Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano da rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese…”,
ma anche l’art. 2944 del codice civile a mente del quale:
“La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Come noto il riconoscimento del debito può estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi fatto che implichi comunque l’ammissione dell’esistenza del diritto, integrando l’articolo 2944 codice civile il paradigma interruttivo della prescrizione del titolo giuridico.
La prescrizione quinquennale per crediti sociali
Volendo far dipartire l’indagine dall’esame dell’art. 2949 codice civile esso disciplina la prescrizione quinquennale dei diritti che derivano dalle relazioni giuridiche che si instaurano tra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto sociale o dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
In altri termini, la prescrizione quinquennale riguarda quei diritti che s’intersecano con nesso diretto nel rapporto orga