La compensazione delle spese di lite nel processo tributario è argomento spesso oggetto di discussioni: ecco come la riforma fiscale interviene per normare meglio i casi di compensazione come eccezione alla condanna alle spese della parte soccombente.
La compensazione delle spese di giudizio è una vera e propria deroga rispetto al principio generale che vuole anche nel processo tributario l’applicazione del principio di soccombenza processuale per le spese giudiziali. Essa è un’eccezione alla regola, che può sussistere solo in tassative fattispecie precisate dal riformato articolo 15 del d.lgs. 546/1992. [1]
Riforma del contenzioso tributario: la compensazione delle spese
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sul processo tributario (D.lgs. 220/2023) ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle spese del giudizio.
Il Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220, articolo 1, modificando l’articolo 15 del d.lgs. 546/1992[2] , ha rivisitato i criteri per la compensazione delle spese nel processo tributario, che può essere effettuata:
- in caso di soccombenza reciproca;
- in caso di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate:
- quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
- in caso di intervenuta conciliazione, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Le modifiche hanno riguardato:
- la previsione di obbligatorietà della compensazione quando la parte è risultata vittoriosa[3] “sulla base di documenti decisivi” che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio;
- la statuizione dell’obbligo, per il giudice, di tener conto nella liquidazione delle spese del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte;
- la considerazione obbligatoria, sempre per il giudice, della violazione da parte dei difensori delle parti delle regole previste dal comma 4-bis dell’art. 16-bis D.Lgs. 546/92 nonché delle norme tecniche del processo tributario telematico.
Soccombenza reciproca
Casi di soccombenza reciproca sono, ad esempio, il rigetto delle richieste di ambedue le parti, la rinuncia ad alcune domande, l’accoglimento di alcune domande o di alcuni capi della domanda.
A titolo esemplificativo, l’avviso di accertamento impugnato è annullato solo parzialmente o in grado di appello, vengano accolti solo taluni motivi. È il risultato di una doppia sconfitta di entrambe le parti, perché nessuna è riuscita ad ottenere la ragione piena.
La reciproca soccombenza è configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi (Cassazione sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022)[4].
Documenti decisivi che la parte ha prodotto solo nel corso del giudizio
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza (art. 15, D. Lgs. n° 546/1992).
La Corte di Giustizia Tributaria può tuttavia dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Inoltre, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, può essere dichiarata la compensazione delle spese anche quando la parte[5] sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio (art. 1, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220).
Il nuovo comma 2 dell’ art. 15, D.lgs. n. 546/1992 statuisce che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione ma anche quando la parte sia risultata vitto