Partendo dal dubbio di un lettore, analizziamo la casistica di acquisto di azioni o partecipazioni della società controllante da parte della controllata. Quali sono i limiti di legge? Cosa accade se si superano?
Una società controllata può procedere all’acquisto, e se sì entro quali limiti, di partecipazioni della propria controllante?
Cosa dice il codice civile?
L’art. 2359-bis codice civile (Acquisto di società o quote da parte di società controllate) prevede quanto segue:
“La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo comma dell’articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi prim