Analizziamo l’evoluzione della transazione fiscale nelle crisi d’impresa, enfatizzando il ruolo del professionista indipendente e il concetto di “cram down” fiscale.
Vediamo come le imprese in difficoltà possano proporre pagamenti dilazionati o parziali dei debiti tributari e previdenziali, sottolineando le modifiche legislative e l’importanza della valutazione della convenienza per l’erario nelle proposte di transazione.
Lo scopo di questo articolo è quello di fornire una panoramica dell’istituto della transazione fiscale ponendo l’accento sul ruolo del professionista indipendente e sulla possibilità del “cram down” dell’impresa debitrice.
Inoltre, il medesimo articolo vuole fungere da base per stimolare lo studio e l’approfondimento e magari anche la possibilità di potere “accendere” quel lume di ricerca interessante per i colleghi.
Approfondisci qui i presupposti del cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione del debito
La transazione fiscale nel sistema giuridico italiano
La transazione fiscale, nel sistema previgente, è disciplinata dall’art. 182 ter del R.D. 267/42 il quale prevede la possibilità, per l’impresa debitrice, di potere proporre un pagamento dilazionato o parziale
- dei debiti tributari e/o contributivi;
- in sede di proposta di concordato preventivo, ex art. 160 R.D. 267/42, o nell’ambito delle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione del debito (da ora in poi ARD) ex art. 182 bis del R.D. 267/42.
In entrambi i casi è necessaria l’omologazione del tribunale.
Si specifica che i “vecchi” istituti contemplati dalla Legge Fallimentare trovano applicazione in tutte le procedure avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2017 pongono l’attenzione sul fatto che il debitore, in sede di concordato preventivo o durante le trattative che precedono un ARD, esclusivamente mediante la proposta di transazione fiscale, può proporre una dilazione o uno stralcio dei debiti erariali e previdenziali.
In tali tributi è anche contemplata l’Iva che, nonostante sia un tributo gestito a livello comunitario non osta la normativa nazionale per cui il debitore può anche comprendere il tributo indiretto nella proposta di transazione fiscale.
Si veda anche la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia n. 546/14 del 07.04.2016. Nonostante ciò, occorre la certificazione di un professionista indipendente attestante che tale debito non avrebbe un trattamento “migliore” in caso di dichiarazione di fallimento.
La nuove norme sula crisi di impresa agevolano la transazione fiscale?
Il D.L. 125/2020 ha revisionato la disciplina della transazione fiscale di cui all’ex art. 182 bis del R.D. 267/42 stabilendo che:
- la regola del cram down fiscale e previdenziale anche in mancanza di adesione degli istituti dell’amministrazione finanziaria e previdenziale/assistenziale.
Con il concordato preventivo o l’ARD con falcidia o pagamento dilazionato dei crediti fiscali e previdenziali deve ricorrere all’istituto della transazione fiscale per cui, l’imprenditore in stato di crisi può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti riguardanti:
- tributi gestiti dall’amministrazione finanziaria e relativi oneri accessori (interessi, sanzioni, aggi);
- contributi gestiti dagli Enti di Previdenza ed Assistenza e corrispondenti accessori.
L’istituto della transazione fiscale è obbligatorio nel caso in cui il debitore voglia proporre un pagamento dilazionato e/o parziale del credito erariale, previdenziale/assistenziale.
Sono esclusi dalla proposta di transazione i debiti riguardanti le amministrazioni comunali (IMU; TASI, TARI, imposta di soggiorno, imposta di scopo salvo che tali tributi, per convenzione, siano gestiti dalle amministrazioni nazionali. In caso contrario seguono le regole generali del concordato preventivo e degli ARD.
La Transazione fiscale nel concordato preventivo
Confronto tra concordato preventivo e procedura liquidatoria
In tale contesto è fondamentale la comparazione tra il concordato preventivo e la procedura liquidatoria al fine di stabilire quali dei due istituti possano soddisfare al meglio i creditori.
Criteri per la proposta di pagamento parziale o dilazionato
La proposta di pagamento parziale e/o dila