A fronte della mancata adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il giudizio sulla richiesta di omologa forzosa di un accordo di ristrutturazione presuppone pur sempre che degli accordi siano stati raggiunti con una quota significativa di altri creditori e che sia decorso il termine di novanta giorni entro il quale l’ufficio deve esprimere la propria volontà (adesiva o non adesiva) alla proposta, arrivando al cosiddetto cram down fiscale.
Affinché si formi il cosiddetto silenzio rifiuto, tale termine decorre dal momento in cui l’ufficio è messo in condizione di valutare la proposta presentata ovvero, qualora mancante della prescritta documentazione, dalla data in cui la stessa viene integrata.
La vicenda processuale: cram down fiscale e accordi di ristrutturazione del debito
Dopo una prima richiesta di omologa forzosa, rinunciata successivamente in ragione di rilevanti modifiche del piano dovute alla sottoscrizione di accordi con alcuni creditori e alla rinuncia al credito di altri[1], una società presentava una nuova proposta di transazione fiscale e previdenziale nell’ambito delle trattative con i creditori istituzionali (Enti Fiscali e Previdenziali).
Tale proposta risultava, tuttavia, priva di taluni documenti, tanto da far richiedere all’Agenzia delle entrate una necessaria integrazione, anche a fronte della certificazione di una debitoria fiscale maggiore rispetto a quella calcolata dalla società.
Nonostante la predetta richiesta, la società decorsi novanta giorni dalla trasmissione della proposta e non avendo ricevuto comunicazione di adesione alla stessa, depositava un nuovo ricorso ex art. 48 CCII col quale chiedeva l’omologa degli accordi di ristrutturazione conclusi con alcuni creditori e, in applicazione dell’art. 63 comma 2bis CCII (D.lgs. 14/19), l’omologa forzosa degli accordi di ristrutturazione con Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossione e INPS stante la mancata adesione di tali Enti.
L’Amministrazione finanziaria, nel previsto termine di 30 giorni decorrenti dall’iscrizione nel registro delle imprese della domanda, presentava tuttavia opposizione all’omologa degli accordi di ristrutturazione domandata dalla società, constatando:
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le carenze documentali della proposta rispetto alle prescrizioni dell’art. 57 CCII.
In particolare, che la stessa risultava priva di:
- elenco dei creditori con l’indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione;
- elenco nominativo dei titolari di eventuali diritti, reali o personali, su beni rientranti nel patrimonio della società;
- indicazione dei crediti e dei creditori ai quali era stata proposta una rinegoziazione e lo stato delle relative trattative, con rappresentazione anche delle risorse destinate al soddisfacimento delle diverse tipologie di crediti;
- relazione di attestazione aggiornata alla diversa e maggiore consistenza della debitoria f
- elenco dei creditori con l’indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione;