La Corte di Cassazione ha adottato un’interpretazione secondo cui gli utili extra bilancio devono essere soggetti a tassazione piena. Tuttavia, questo punto di vista non trova sostegno in una base normativa solida e porta a distorsioni nella tassazione. L’interpretazione dei Giudici non fa distinzione tra gli utili registrati nel bilancio e quelli extra-bilancio, portando a una tassazione eccessiva degli ultimi. Esaminiamo le molteplici criticità di questa interpretazione.
La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio principio di diritto che la distribuzione extra contabile degli utili va tassata in misura piena, in quanto la disciplina fiscale prevista dall’articolo 47 Tuir si rende applicabile solo in ordine alla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio.
La conclusione della Corte di Cassazione non appare però disporre di alcun supporto di diritto.
La giurisprudenza in tema di utili extra bilancio
La Corte di Cassazione consolida il suo orientamento in ordine alla tassazione in misura piena e non frazionale degli utili percepiti extra bilancio dai soci.
L’orientamento, ribadito in ordine alla disciplina vigente prima dell’introduzione dell’imposta sostitutiva del 26% come forma onnicomprensiva di tassazione dei dividendi, appare fondato sulla convinzione che gli utili extra bilancio costituiscano una definitiva ricchezza acquisita dai soci, senza la prospettiva che la parte di tali utili corrispondente all’Ires non assolta dalla società, non venga in alcun modo compensata da una corrispondente riduzione o degli utili in corso di maturazione nell’esercizio d’imputazione al conto economico del periodo della ripresa fiscale accertata alla società o a riserve pregresse già stanziate in bilancio e a cui corrisponde un’Ires già liquidata secondo la tempistica di legge.
Trattasi di un orientamento valutativo che non appare condivisibile e che incorre in manifeste distorsioni impositive che nel corso di tale contributo si cercherà di evidenziare anche con l’ausilio di esempi numerici.
La disapplicazione dell’art. 47 Tuir determina il vuoto normativo in ordine alla tassazione degli utili extra bilancio.
Preliminarmente va sottolineato come in ordine alla disapplicazione dell’articolo 47 del DPR 917/86 (norma specificamente rubricata “Utili di partecipazione”) si venga a determinare un vuoto disciplinare incompatibile con la costituzionale riserva di legge (art. 23 Costituzione).
Tale norma legislativamente preposta in modo del tutto specifico e pienamente esaustivo (intollerante, quindi dell’ingerenza da parte di qualsiasi altra norma) a determinare il quantum degli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da assoggettare a tassazione.
L’articolo 44, 1° comma lettera e) (per il quale sono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES) non individua in autonomia la fattispecie imponibile, in quanto si limita a prospettarla, mentre in ordine alla sua determinazione provvede con specialistico regolamento l’articolo 47, 1° comma, del TUIR nella sua versione pro[1] , che è norma da annoverare tra le disposizioni catalogabili a cd “contenuto regolamentare esaustivo”, dal momento che la sua particolare conformazione strutturale composta:
- da una previsione generale;
- da specifiche fattispecie escluse;
- da specifiche fattispecie tassate in modo diverso dal criterio generale;
intercetta qualsiasi commistione disciplinare proveniente da altre norme. L’intera disciplina fiscale degli utili provenienti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societ