Finalmente, per i professionisti depositari delle scritture contabili, sarà possibile dichiarare al Fisco la cessazione dell’incarico anche in caso di inerzia del cliente: vediamo un esempio pratico.
Illustriamo anche con un esempio la procedura che gli intermediari potranno seguire qualora abbiano avuto revocato l’incarico di tenuta e conservazione di libri, registri, scritture e documenti, e però l’ex cliente non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione di variazione dati entro i successivi trenta giorni.
La disposizione è in vigore dal 13 gennaio 2024, ma la sua effettiva operatività è subordinata al provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
NdR. In data 18 Aprile 2024 è stato reso disponibile il nuovo modello: leggi qui
In un precedente contributo avevamo dato notizia della preparazione di una norma che prevedesse una procedura telematica per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili.
Fine dell’incarico professionale come depositario delle scritture contabili
Come noto, in caso di cessazione dall’incarico, il professionista non può comunicare alcunché mediante il classico modello di variazione dati, sicché erano tanti i casi in cui, a causa dell’inerzia dell’ex cliente (o del nuovo professionista) i dati presenti all’anagrafe tributaria relativi al depositario delle scritture contabili fossero ancora quelli dell’ex consulente.
La soluzione a tali inconvenienti era stata trovata dalla migliore dottrina, ma adesso, come anticipato, giunge l’ok del legislatore per comunicarlo telematicamente, anche se occorre ancora attendere la pubblicazione del provvedimento attuativo che approvi il modello.
Le novità dal 2024
La norma viene introdotta nell’articolo 35, che si aggiunge di un nuovo comma, il 3-bis, ai sensi del quale nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, se il contribuente ne ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della nota “comunicazione di variazione dati”, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni (previsto per il contribuente) il depositario avvisa il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico.
Solo dopo aver assolto questo onere comunicativo, l’ex depositario potrà entro i medesimi sessanta giorni all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.
Un esempio
Facciamo quindi un esempio: in data 20 gennaio il cliente A revoca il mandato al consulente B. Il cliente A ha l’obbligo di comunicare la variazione dati (del depositario delle scritture) entro il 19 febbraio (mediante il classico modello AA9/12 e AA7/10).
Nel caso in cui il contribuente non lo faccia:
- B dovrà avvisare A mediante PEC o raccomandata, entro il 19 aprile, che comunicherà la cessazione;
- B potrà effettuare la comunicazione (mediante il modello che come detto verrà approvato con apposito provvedimento) sempre entro il 19 aprile (il termine tuttavia non si ritiene perentorio).
In sostanza, sia l’avviso sia la comunicazione andranno fatte entro i sessanta giorni successivi ai trenta a disposizione del cliente per comunicare autonomamente la cessazione dell’incarico.
La relazione illustrativa afferma poi che la procedura è utilizzabile anche quando non vi sia una revoca formale dell’incarico, ma il contribuente si renda irreperibile o moroso nei confronti del depositario per cui sia quest’ultimo a voler recedere dall’incarico.
Si ribadisce che l’eventuale inosservanza dei sessanta giorni da parte del depositario non avrà alcun effetto ostativo alla efficacia della comunicazione, anche se è scontato che sarà interesse di questi provvedere alla comunicazione nel più breve tempo possibile, nell’arco di questi stessi sessanta giorni.
Al depositario, per il momento, non resta che attendere il provvedimento attuativo, che vedrà la luce entro metà aprile; in caso di urgenza, invece, egli potrà informare l’agenzia mediante una PEC nella quale comunica l’avvenuta cessazione del rapporto di depositario delle scritture.
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Danilo Sciuto
Giovedì 25 Gennaio 2024