L’imposta provinciale di trascrizione si paga quando si acquista un’auto. Prendendo spunto da una recente sentenza scopriamo quale termine decadenziale si applica sia a favore dell’amministrazione, per il recupero, che del contribuente, per le richieste di rimborso.
All’imposta provinciale trascrizione (Ipt), imposta d’atto da versare una tantum nel momento in cui si acquista un’autovettura, si applica il termine decadenziale di tre anni dall’esecuzione delle formalità, stesso termine valevole per la richiesta di eventuali rimborsi da parte del contribuente.
L’Ipt, pur avendo natura di imposta locale, non rientra tra le imposte periodiche di natura continuativa (ad es. Tari) a cui, invece, è applicabile il termine quinquennale per la notifica dell’accertamento (CGT 1° gr Roma n. 12765/2023).
Imposta provinciale di trascrizione (IPT): normativa
L’imposta provinciale di trascrizione (Ipt), che costituisce una delle principali entrate finanziarie delle province, è stata istituita dall’art. 56, d.lgs. n. 446 del 1997, il quale al comma 1 stabilisce che:
“Le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, istituire l’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio”.
L’Imposta Provinciale di trascrizione (Ipt) si applica alle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e si paga ne