E’ cambiato l’approccio fiscale verso gli enti non commerciali, inclusi associazioni e fondazioni, differenziando le attività commerciali da quelle non commerciali. La riforma influisce sulla fiscalità, in particolare sull’imposta sul reddito, e impone condizioni specifiche per le esenzioni. Le associazioni devono rispettare determinati requisiti statutari per beneficiare di queste agevolazioni fiscali.
Fiscalità enti non commerciali: le novità 2024
Iniziamo la trattazione della riforma dell’IVA degli enti non commerciali che è entrata in vigore il 1° Gennaio 2024 partendo dalla definizione degli “enti non commerciali” che sono quelli previsti dalla lettera c) del 1° comma dell’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), contenuto nel DPR 917 del 1986, che definisce tali:
“gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.
Fra essi sono compresi le persone giuridiche, quindi le associazioni riconosciute e le fondazioni, le associazioni non riconosciute ed i comitati (2° comma dell’art. 73 del TUIR).
Quindi, fra gli “enti non commerciali” non rientrano le società cooperative e, in particolare, le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n° 381 del 1991 che sono, pur essendo imprese, soggetti fondamentali del terzo settore (o settore non profit).
Residenza e oggetto principale degli Enti Non Commerciali
Si considerano residenti gli enti non commerciali che per la maggior parte del periodo si imposta (esercizio) hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale o esclusivo della loro attività nel territorio dello Stato.
L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente (vale a dire l’attività esclusiva o principale da esso esercitata, in questo caso un’attività non commerciale, cioè senza scopo di lucro ma con scopi altruistici o solidaristici o di utilità sociale) è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto di esso, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale dell’ente si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari di esso indicati nella legge, nell’atto costitutivo e nello statuto.
In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle forme citate, l’oggetto principale dell’ente non commerciale è determinato in base all’attività