Tante imprese stanno per affrontare la scadenza del Superbonus 110% con crediti fiscali invenduti, portando a un “mercato parallelo” tra privati. L’Agenzia delle Entrate a riguardo chiarisce che i differenziali tra valore nominale dei crediti e quanto offerto ai cedenti non sono tassabili. Basata sui principi del TUIR, la decisione esclude tali differenziali dai redditi di capitale e diversi, dando chiarezza agli operatori sul trattamento fiscale di questa pratica.
Superbonus: la situazione attuale
In prossimità del termine di scadenza del Superbonus numerose imprese sono ancora in possesso di crediti fiscali “incagliati” che non riescono a cedere alle banche. Si è dunque sviluppato un “mercato parallelo” tra privati le cui condizioni sono onerose.
Tali condizioni assicurano, però, ingenti margini di guadagno agli acquirenti che “lucrano” sul differenziale tra il valore nominale dei crediti acquistati e le somme che sono disposti a riconoscere ai cedenti.
Si è posto così il problema di comprendere se i predetti differenziali positivi siano o meno assoggettabili a tassazione.
Questioni fiscali legate al differenziale tra valore nominale dei crediti da bonus edilizi acquistati e prezzo di acquisto
Il parere del Fisco
L’Agenzia delle entrat