La Corte di Cassazione ha affrontato la problematica della mancata ricezione di atti processuali via PEC a causa della saturazione della casella.
Emergono due orientamenti: l’obbligo di rinnovare la notifica al domicilio fisico e l’interpretazione che considera valida la notifica anche se non ricevuta per saturazione della PEC.
Qualora un atto processuale non abbia avuto regolare ricezione nella casella di posta elettronica a seguito della sua saturazione al destinatario spetta il diritto ad una seconda notifica.
Lo chiarisce la Corte di cassazione.
Il caso: mancata ricezione di un atto processuale per casella PEC piena
Tale ultimo provvedimento riprende uno degli indirizzi già presenti in seno alla giurisprudenza di legittimità sulla questione degli effetti della mancata ricezione di un atto processuale.
Sul punto delle conseguenze ed obblighi per il soggetto che procede alla notifica si sono formati due diversi e contrastanti indirizzi.
Vediamoli separatamente.
Entrambi, in assenza di una disposizione specificamente prevista per il caso di specie trovano la propria base sul contenuto di disposizioni previste per altri casi.
I giudici della Corte di cassazione risolvono infatti la questione sulla base di due norme riservate in via generale a