Salvo ulteriore proroga dell’ultimo minuto, il prossimo 31 dicembre scade di fatto il termine per indicare le agevolazioni del 2022 sul sito internet, da parte delle imprese che non sono obbligate alla redazione della nota integrativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 potranno essere irrogate le sanzioni per omessa o incompleta indicazione.
Comunicazione aiuti di Stato: la prossima scadenza del 31/12/2023
I soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa per il bilancio dell’esercizio 2022, devono verificare ed eventualmente procedere all’adempimento relativo alla pubblicazione sul proprio sito internet o sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza degli aiuti erogati (alias ricevuti) nel corso del 2022.
Come è noto, mentre per i soggetti obbligati alla nota integrativa il termine è quello dell’approvazione del bilancio, per i soggetti senza nota integrativa la scadenza di tale adempimento è quella del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui le agevolazioni sono state erogate
Tuttavia, fin dall’introduzione dell’obbligo, il Legislatore è intervenuto a prorogare il termine a decorrere dal quale scattano le sanzioni per l’inadempimento
Anche quest’anno, con un particolare accorgimento legislativo, il termine del 30 giugno non è stato prorogato, essendo stato prorogato, invece, il termine a decorrere dal quale è possibile irrogare la sanzione per il mancato adempimento.
Infatti, l’art. 22-bis del decreto legge n. 198/2022 (c.d. decreto “mille proroghe”), prevede espressamente che:
“Per l’anno 2023 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2024”
La norma prorogata, appunto, non è quella che impone l’adempimento, ma quella che prevede l’applicazione della sanzione per il mancato adempimento.
Sul piano pratica non cambia nulla, le sanzioni possono essere applicate solo dal 1° gennaio 2024, il che significa che è possibile aggiornare il sito internet entro il 31 dicembre 2023.
Di seguito si riporta una sintesi della disciplina applicabile.
Argomenti trattati:
- I soggetti obbligati
- I soggetti esclusi
- Le modalità di informativa
- Il criterio di esposizione degli aiuti di Stato
- L’oggetto dell’informativa
- Le agevolazioni escluse dall’informativa
- Quali sono le misure a carattere generale?
- Le somme aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
- Il Registro Nazionale Aiuti di Stato
- Le sanzioni applicabili
***
Agevolazioni alle imprese: i soggetti obbligati
Il comma 125 della legge n. 124/2017 impone l’obbligo di rendere apposita informativa circa le agevolazioni ricevute nel corso dell’anno precedente; i soggetti obbligati a tale adempimento sono i seguenti:
- le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
- le associazioni fra consumatori, utenti e simili di cui all’art. 137 del D.Lgs n.206/2005;
- le associazioni, onlus e fondazioni;
- cooperative sociali che volgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs n. 286/1998).
Inoltre, il successivo comma 125-bis estende l’obbligo anche ad altri soggetti; in particolare, a differenza della prima formulazione del comma 125 che faceva generico riferimento alle “imprese”, il testo del nuovo comma 125-bis contiene un puntuale riferimento ai…
…“soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”.
Attività soggette ad obbligo di informativa
Al riguardo, va rilevato che, mentre la norma richiamata dal comma 125 riguarda gli imprenditori soggetti a registrazione (alias iscrizione al registro imprese), l’obbligo dell’informativa riguarda invece i soggetti che esercitano le attività ivi indicate e precisamente un’attività:
- industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie del