In caso di rideterminazione errata del valore delle partecipazioni, esistono possibilità per sanare l’errore e chiedere a rimborso l’eventuale maggiore imposta versata?
La Corte di cassazione ha chiarito che per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni ex art. 5 della L. 448/2001 rilevano:
- la redazione della perizia giurata di stima;
- il pagamento dell’imposta sostitutiva, da effettuarsi per l’intero importo ovvero con il versamento della prima rata entro i termini previsti dalla legge.
Il contribuente paga, in tal modo, un’imposta che si sostituisce a quella futura ed il cui presupposto non è la futura ed incerta plusvalenza, ma l’importo riscontrato effettivamente mediante la perizia giurata che lo stesso contribuente affida al professionista.
D’altra parte, l’Agenzia delle Entrate ottiene un immediato vantaggio fiscale.
Pertanto, non sussiste il diritto al rimborso di quanto versato, sulla base della natura irretrattabile della dichiarazione di volontà espressa con l’esercizio dell’opzione fiscale, la quale non è inficiata se non nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale, ai sensi dell’art. 1428 del codice civile.
Il caso: rivalutazione di partecipazioni di società finita in concordato preventivo
Un soggetto, detentore di quote di partecipazione in una srl, procedeva, mediante perizia giurata, alla rivalutazione delle suddette quote e versava due rate della relativa imposta sostitutiva.
A seguito dell’avvio della procedura concorsuale di concordato preventivo, detto soggetto presentava ad un uffic