Continuiamo ad analizzare il testo aggiornato del principio contabile nazionale n. 34: la gestione delle vendite con garanzia, anche alla luce della normativa civilistica e del Codice del Consumo che stabiliscono un obbligo di garanzia rispettivamente di uno o due anni nelle cessioni di beni.
Questi elementi fanno ritenere obbligatoria l’iscrizione a Conto Economico dell’intero ricavo, non potendosi considerare la garanzia una unità elementare di contabilizzazione separata, ma con la necessità di appostare a bilancio un apposito accantonamento a un fondo rischi e oneri futuri.
In questo terzo articolo sul tema delle modifiche apportate ad OIC 34, ci occuperemo del caso specifico delle vendite con garanzia, che saranno affrontate, anche in questo caso, con l’ausilio di una esemplificazione.
OIC 34 e vendite con garanzia
In un articolo pubblicato su “Il Quotidiano on Line” il 24/5/2023 a firma di Raffaele Rizzardi su legge:
“In caso di operazioni complesse, per le quali occorre determinare le unità elementari di contabilizzazione, scomponendo il ricavo unitario secondo l’OIC 34, l’individuazione delle unità elementari di contabilizzazione deve essere fatta giorno per giorno, sulla base di una ricognizione che l’impresa deve portare a termine prima che inizi il prossimo esercizio, approvando delle “schede” per ciascun tipo di attività che possa ricadere in queste previsioni.
La rilevazione giornaliera potrà essere fatta anche utilizzando – se del caso – la procedura di fatturazione elettronica, che deve però mantenere questa informazione all’interno, senza che lo sappia il cliente”.
Infatti, l’autore si pone la domanda: perché questa nuova impostazione c