In caso di errata doppia emissione di fatture elettroniche il Fisco suggerisce di correggere la situazione emettendo nota di credito. Possiamo anche accettare tale modalità ma segnaliamo che la prassi risulta incoerente col dettato normativo, che non la prevede. La modalità da seguire sarebbe un’altra…
L’Agenzia Entrate ha riguardato il caso di doppia emissione di fatture elettroniche nella medesima data.
L’istante resosi conto che gli invii delle fatture risultavano duplicati, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate le modalità di correzione degli errori, prospettando come soluzione perseguibile l’invio di una nota di variazione cumulativa per ogni cliente, indicando nel campo causale di ciascun documento la dizione:
“storno totale delle fatture emesse per errore inviato al SdI nell’anno…”.
L’Istante ha inoltre ritenuto di precisare che la predetta nota di variazione deve considerarsi efficace ai soli fini dello storno delle fatture duplicate, senza quindi la necessità di riportare nei registri contabili su cui non risulta alcuna duplicazione dei documenti.
Doppia emissione di fatture elettroniche: la prassi dal Fisco
L’Agenzia Entrate dopo aver premesso che il SdI per ogni file correttamente ricevuto effettua ordinariamente una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario, intercettando di norma l’invio di un file già trasmesso (duplicato), qualora i file duplicati non vengano automaticamente scartati in ragione della diversa nomenclatura delle fatture, nella risposta in commento ha ritenuto corretta l’emissione della nota di variazione ai sensi dell’art 26, comma 2 del decreto IVA, riconducendo l’errore della duplicazione alla figura “simili” del citato comma.
Per una più agevole comprensione del lettore si riporta il testo di legge:
“Se un’operazione per la quale sia stata emessa successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontar