L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa circolare sulle criptovalute e criptoattività in generale. Ecco gli obblighi dichiarativi richiesti, le modalità di calcolo delle plusvalenze e l’applicazione dell’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a definire la nuova disciplina introdotta dall’art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), in tema di tassazione delle cripto-attività, a seguito della consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno.
Il documento di prassi tra l’altro chiarisce che:
- ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), TUIR, si definisce cripto-attività una “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”;
- per le persone fisiche, le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con aliquota del 26%, a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni o in qualità di lavoro dipendente;
- le plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate ed ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato;
- è prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14% da versare entro il prossimo 15 novembre 2023.
Argomenti trattati:
- La tassazione delle criptoattività
- Nuovo regime fiscale dal 1.1.2023
- La determinazione della plusvalenza
- Il regime transitorio per le plusvalenze e minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022
- I regimi adottabili dal contribuente
- Monitoraggio fiscale
- Bollo
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La tassazione delle cripto-attività
La legge di bilancio 2023 (art. 1, comma da 126 a 147, L. n. 197/2022) ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.
In particolare le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili, in capo:
- alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente);
- agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale);
- alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
- ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del Tuir,
come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità:
- per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una:
- imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%;
- con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.
La legge di bilancio, inoltre, offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione: