In vista della scadenza dell’11 dicembre 2023, analizziamo uno dei casi che possono risultare più complessi per l’individuazione del titolare effettivo, quello delle società cooperative.
È ormai ben noto che il primo comma dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 ha introdotto l’obbligo a carico dei legali rappresentanti delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese di comunicare al Registro stesso le informazioni sui titolari effettivi.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è finalmente intervenuto stabilendo che detto obbligo deve essere assolto entro 60 giorni dal 9/10/2023, data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale: l’adempimento, quindi, dovrà essere effettuato entro il giorno 11/12 p.v., mentre, in seguito, la comunicazione deve avvenire in caso di variazioni ovvero con cadenza annuale.
I criteri per l’individuazione del titolare effettivo
I criteri per individuare il titolare effettivo sono contenuti nell’art. 20 del D.Lgs. 231/2007 che, con i commi da 1 a 3, sostanzialmente dispone che il titolare effettivo di soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo; in buona sostanza in presenza di una società di capitali:
- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Infine, il comma 5, dell’articolo 20 citato prevede una disposizione di chiusura per cui, ove l’applicazione dei criteri indicati, non consenta di individuare univocament