Come va gestita in pratica la tassazione delle mance con imposta sostitutiva del 5% prevista dalla Legge di Bilancio.
Puntiamo il mouse sugli obblighi del datore di lavoro, che deve verificare i requisiti reddituali del dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha analizzato l’applicazione della tassazione delle mance del personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e il trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
Come gestire la tassazione delle mance
Con il presente contributo si focalizza l’attenzione sui punti trattati al fine di fornire un quadro sintetico e chiaro per l’applicazione pratica della normativa in tema di tassazione delle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità, le cosiddette mance.
Come noto la Legge n. 197-2022 (Legge di bilancio per il 2023), in deroga al regime ordinario previsto dall’art. 51 del TUIR, ha introdotto uno specifico regime fiscale applicabile alle mance del personale del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (le mance possono essere corrisposte dai clienti sia in contanti e sia attraverso mezzi di pagamento elettronici).
Con riferimento a tali somme corrisposte dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Nota: le liberalità assoggettate ad imposta sostitutiva sono escluse dalla retribuzione imponibile ai