Nell’operazione di scissione il sezionamento fiscale del patrimonio della scissa come contropartita delle attribuzioni patrimoniali assegnate alla beneficiaria, per l’Amministrazione Finanziaria, deve avvenire nel rispetto percentuale della natura di capitale e/o riserve di utili esistenti nella scissa ante scissione. L’opinione non appare del tutto condivisibile e non ha neppure trovato consensi in dottrina.
Scissione e sezionamento del patrimonio nell’interpretazione del Fisco
L’Amministrazione Finanziaria nella risposta ad istanza di interpello n. 2/2019, a consolidamento dell’orientamento esegetico già espresso in tema di scissione e sezionamento fiscale del patrimonio, con l’iter argomentativo prima esposto nella risoluzione n. 97/E del 2017, e poi con la risposta ad interpello n. 139/2018, ha testualmente ribadito:
“Per quanto riguarda la posizione della scissa, in generale va osservato che anche la scissa (pur ordinariamente libera di scegliere, sotto il profilo civilistico, le voci ideali di netto che possono essere utilizzate per alimentare il patrimonio della beneficiaria) coerentemente con quanto previsto per la beneficiaria, è tenuta a ridurre, ai fini fiscali, il proprio patrimonio netto in proporzione alla ripartizione capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti ante scissione, al fine di garantire una simmetria ed una continuità della qualificazione delle poste di patrimonio netto trasferite alla beneficiaria con la scissione che rappresentano espressioni del principio di neutralità fiscale.
Pertanto il patrimonio netto della scissa dovrà essere ridotto, sotto il profilo fiscale, in misura proporzionale tendo conto del rapporto capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti ante scissione (dando atto di tale ripartizione nel “Prospetto del capitale e delle riserve” presente nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui l’operazione di scissione ha avuto effetto”.
Per l’Agenzia delle Entrate (nell’interpello del 2018), quindi, sul piano fiscale l’operazione di scissione deve essere impostata in modo da coordinare in regime di piena simmetria sia l’alimentazione del patrimonio netto contabile della beneficiaria e sia la riduzione del patrimonio netto contabile della scissa.
Volendo esemplificare si può ipotizzare un patrimonio netto della scissa ante scissione così fiscalmente stratificato:
- 30 di capitale/riserve di capitale:
- 70 di riserve di reddito.
nel caso di attribuzione alla beneficiaria di una dote patrimoniale pari al 50% del patrimonio netto della scissa, tale patrimonio netto dovrà essere decurtato di 15 di capitale/riserve di capitale e di 35 di riserve di reddito, e simmetricamente il patrimonio netto della beneficiaria dovrà essere alimentato per 15 di capitale/riserve di capitale e per i 35 di riserve di reddito.
Tale necessità di riparto proporzionale del capitale/riserve di capitale e delle riserve di reddito deriverebbe causalmente, sempre per l’Agenzia delle Entrate, dal principio della neutralità che sul piano fiscale coordina la scissione.
Sezionamento fiscale del patrimonio: i nostri dubbi sul parere del fisco
L’opinione ministeriale non appare del tutto condivisibile e non ha neppure trovato consensi in dottrina (si cfr M. Di Siena, “Considerazioni sul sezionamento fiscale del patrimonio nett