Conferimento di quote minusvalenti e applicazione del regime di realizzo controllato

di Nicola Forner

Pubblicato il 31 ottobre 2023

Il Fisco è tornato sul conferimento di quote di partecipazione con realizzo di minusvalenza in regime di cosiddetto "realizzo controllato": vediamo come si inquadra l'interpretazione dell'Agenzia all'interno della complessa fattispecie del conferimento di quote.

In caso di conferimenti di partecipazione in regime di realizzo controllato “minusvalente”, ai sensi dell’art 177, comma 2 o 2 bis del Tuir, la norma derogatoria al regime ordinario di cui all’art. 9 del Tuir si applica comunque, l’unica conseguenza è l’indeducibilità della minusvalenza.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che pone fine ad un dubbio interpretativo causato dalla lettura combinata del principio di diritto n. 10 del 28/7/2020 e dalla risposta ad un’istanza di interpello n. 537/2020.

Di seguito vengono ripercorsi, in maniera sintetica, le normative applicabili al conferimento di partecipazioni: la disciplina generale contenuta nell’art. 9 del Tuir e la normativa speciale di cui all’art. 177 del Tuir nelle sue due declinazioni previste ai commi 2 e 2-bis.

 

Conferimento di quote e applicazione dell’art. 9 Tuir

conferimento quote realizzo controllatoL'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir) stabilisce che ove un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione in una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza) costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi tenuto conto dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo del Tuir, in base al quale:

«in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti».

 

Conferimento di quote e applicazione del regime di realizzo controllato (art. 177 comma 2 - 2 bis Tuir)

La fruizione del regime fiscale “derogatorio” all’art 9 del Tuir, di cui all'articolo 177, comma 2 del Tuir è subordinata al ricorrere di due circostanze:

  1. i conferenti devono ricevere