Comunicazione del Titolare Effettivo: casi particolari per partecipazioni, usufrutto, trust (prima parte)

di Lelio Cacciapaglia Giuseppe Mercurio

Pubblicato il 26 ottobre 2023

Dopo aver esaminato la procedura di comunicazione del titolare effettivo nell'apposito registro, puntiamo il mouse su alcuni casi particolari in cui la ricostruzione della figura del titolare effettivo può essere difficile da identificare: le società con catene partecipative alle spalle, i casi di usufrutto e nuda proprietà, il trust e gli istituti affini...

scadenza comunicazione titolare effettivoL’adempimento dell’obbligo di comunicazione al registro delle imprese del titolare effettivo deve essere osservato per la prima volta entro la finestra temporale che va dal 10 ottobre e fino all’11 dicembre 2023.

Ed infatti, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 è stato pubblicato in GU il 9 ottobre 2023, pertanto, l’adempimento nei 60 giorni dovrà essere effettuato entro l’11 dicembre 2023.

I soggetti convolti nella Comunicazione a Registro delle imprese sono:

  • tutte le società di capitali, vale a dire S.r.l., Spa, Sapa, società cooperative (nonché di mutuo soccorso, e le varie tipologie di società consortili – precisazioni contenute nel manuale operativo di Unioncamere[1]);
     
  • gli enti dotati di personalità giuridica (associazioni riconosciute e fondazioni che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro nazionale delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000. n. 361.
    Ma l’obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende anche agli “enti” iscritti nei registri regionali);
     
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (residenti o meno in Italia) e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

Costoro (o meglio i loro amministratori, fondatori, legali rappresentanti, ecc., a seconda dei casi e in caso di inerzia i sindaci[2]) hanno l’obbligo di comunicare i dati anagrafici dei titolari effettivi al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio attraverso una apposita procedura telematica.

 

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Comunicazione del titolare effettivo: le norme di riferimento e la sua ratio

L’obbligo nasce da una complessa, stratificata ed eterogenea normativa sia nazionale che sovranazionale relativa al c.d. titolare effettivo, che si pone l’obbiettivo di contrastare il fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, della quale la comunicazione del titolare effettivo sostituisce solo l’ultimo atto.

Le disposizioni comunitarie circa l’identificazione del titolare effettivo sono contenute:

  • nella Quarta Direttiva UE (2015/849) del 20 maggio 2015 e
  • nella Quinta Direttiva UE (2018/843) del 30 maggio 2018 (cosiddette direttive antiriciclaggio).

Per recepire i contenuti delle due Direttive. il Governo ha emanato, rispettivamente, il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 90 e il Decreto Legislativo del 4 ottobre 2019 n. 125;.

La tecnica prescelta dal Legislatore è stata quella di non abrogare il precedente testo normativo (D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231), ma di intervenire sostituendone integralmente l’articolato ed abrogandone gli allegati tecnici.

Il presente approfondimento è circoscritto esclusivamente all’obbligo di comunicazione del titolare effettivo al neoistituito Registro gestito dalla Locali CCIAA.

 

Chi è il titolare effettivo

Per individuare il titolare effettivo devono essere utilizzati, a scalare, i seguenti criteri.

  1. Criterio della proprietà - In prima battuta, sono titolari effettivi tutti i soci persone fisiche che posseggono:
    • direttamente più del 25% del capitale sociale della società;
    • indirettamente più del 25% del capitale sociale della società tramite società controllate società fiduciarie o interposta persona;
  1. Criterio del controllo - Se nessun socio supera il 25% è titolare effettivo colui il quale:
    • ha il controllo della società (in termini di maggioranza dei diritti di voto in assemblea o comunque di voti dominante nell’assemblea ordinaria dei soci);
    • (in assenza dei suddetti presupposti) ha il controllo di fatto per vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante nella società;
  1. Criterio residuale - Nell’ipotesi in cui il controllo non può essere determinato il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di legale rappresentanza, amministrazione o direzione della società.

Il titolare effettivo va, comunque, individuato.

Potrà essere non solo una singola persona fisica, ma anche più persone fisiche, eventualmente legate tra loro da rapporti e relazioni tali da realizzare il possesso o il controllo dell’ente (patti parasociali, vincoli contrattuali, contitolarità di partecipazione, ecc.).

Nel caso in cui più soggetti detengano quote in misura superiore al 25% della partecipazione, devono essere tutti considerati titolari effettivi, indipendentemente dal fatto che taluno di questi detenga la maggioranza assoluta (Cfr. Consiglio nazio