Il carry, ovvero il reddito dei dipendenti manager

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 10 ottobre 2023

Premesso che il carry è un incentivo riconosciuto al perseguimento di determinati risultati ai manager e dipendenti delle SGR, il suo obiettivo è quello di accomunare i rischi dei gestori degli organismi di investimento a quelli degli investitori.

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Carry: la normativa nazionale

carry reddito manager dipendentiSul carry (come andiamo ad accertare, l’Agenzia delle entrate, lo ha denominato “carried interest”), la disciplina legale è intervenuta con l’art. 60, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96.

Detta normativa considera, in ogni caso, redditi di capitale o redditi diversi i proventi relativi alla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se realizzati da azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, se:

  1. l'obbligo di investimento totale di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui sopra, richiede un reale esborso pari ad almeno l'1% dell'investimento globale effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto, nel caso di società o enti.
    A tal proposito, per l’individuazione dell'esborso effettivo, si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione, qualora questi ultimi fossero stati residenti in Italia.
    Inoltre, si prende in considerazione anche il totale sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati;
     
  2. i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari, aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati, si concludono solo dopo che:
     
    • tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano incassato un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento;
       
    • ovvero, nel caso di cambio di controllo, purché gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato, attraverso la cessione, un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
       
  3. le azioni, le quote o gli strumenti finanziari, aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati, sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui sopra o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Le disposizioni in esame si applicano:

  • ai proventi che si ottengono dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
     
  • ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari incassati a decorrere dal 24 aprile 2017, data di entrata in