In caso di rateizzazione di un debito fiscale da avviso bonario, se il contribuente non paga una rata secondo il piano, la scadenza della rata successiva non può essere saltata.
In tema di rateizzazione del debito fiscale (pensiamo agli avvisi bonari), è di particolare rilievo e conforme ai principi normativi una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che occorre attenzionare, atteso i risvolti che ne possono derivare.
Il caso: cartella di pagamento per saltata rateizzazione di debito fiscale
Una società aveva presentato ricorso avverso la cartella di pagamento, relativa ad lres, Iva e sanzioni, anno 2011, contestando la decadenza della rateizzazione per il tardivo pagamento – 1 giorno – della terza rata.
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’appello, affermando che il tardivo versamento della terza rata era stato sanato dall’utilizzo della disciplina sul ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97,…
“entro il termine di pagamento della rate successive e che, dunque, nel caso in esame, non si era verificato l’omesso versamento di una rata, ma semplicemente un ritardo, poi sanato attraverso il ricorso all’apposita disciplina che permetteva di sanare il ritardo delle rate attraverso il versamento di sanzioni ed interessi”.
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 462/97.
In particolare, la Commissione tributaria regionale…
…“aveva ignorato l’art. 3 bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, che annoverava fra le cause di decadenza della rateizzazione il tardivo o carente versamento della rata diversa dalla prima entro la scadenza della successiva; né poteva ritenersi sufficiente il richiamo al ravvedimento operoso, che impediva l’iscrizione a ruolo, giusta il comma 4 bis dell’art. 3 bis, soltanto nel caso di pagamento della rata nel termine previsto per la rata successiva, mentre, nel caso in esame, il versamento era intervenuto dopo la scadenza della rata successiva”.
Il pensiero degli Ermellini sulla gestione delle rateizzazioni
Il motivo è fondato.
In materia di rateizzazione l’art. 10, comma 13 decies, del decreto legge n. 201/2011, entrato in vigore in data 28 dicembre 2011, convertito con modificazioni