L’ordinamento vigente non prevede una norma che imponga di accantonare il trattamento di fine mandato degli amministratori secondo i criteri quantitativi previsti per i lavoratori dipendenti.
Le quote di accantonamento del TFM possono essere dedotte in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, purché la previsione di detto trattamento risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi anche l’importo; in mancanza di tale presupposto trova applicazione il principio di cassa.
Accantonamento del Trattamento di Fine Mandato (TFM): riferimenti civilistici
Il trattamento di fine mandato per amministratori o altre figure apicali aziendali configura una remunerazione aggiuntiva a quello ordinaria prevista dallo statuto sociale ovvero deliberata dall’assemblea dei soci; sono le parti contraenti che, liberamente, procedono alla contrattazione.
Per questioni di ragionevolezza e congruità rispetto all’ammontare del compenso annuo attribuito, l’ammontare di tale indennità deve essere determinato tenendo conto anche del criterio di equilibrio, quindi delle dimensioni aziendali, della struttura, del volume d’affari nonché della complessità dell’amministrazione della società.
Normalmente è stipulata dall’azienda una polizza TFM destinata coprire gli impegni dell’azienda nei confronti dell’amministratore o di altri collaboratori aziendali ai quali spetta la corresponsione del trattamento e dei relativi anticipi.
Il Legislatore non disciplina direttamente la normativa applicabile che si desume dal contenuto di due norme del codice civile: l’articolo 2120 e l’articolo 2364.
In primo luogo, l’art. 2120 codice civile prevede il diritto del lavoratore dipendente di vedersi riconosciuta una forma di retribuzione differita nel corso del tempo, secondo delle regole di calcolo che di fatto consentono al lavoratore medesimo di accumulare una mensilità aggiuntiva ogni anno.
L’art. 2364, invece, attribuisce tra i compiti dell’assemblea ordinaria quello di determinare il compenso di amministratori e sindaci, se questo non è stabilito dallo statuto.
Rilevanza tributaria
Regole di deduzione dell’accantonamento al Fondo TFM
Il trattamento di fine mandato (TFM), è un costo interamente deducibile dal reddito così come previsto dall’art. 105, comma 4, del TUIR, secondo cui gli accantonamenti annuali relativi all’indennità in argomento sono deducibili per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell’esercizio.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione ministeriale 22.05.2008, n. 211 (confermata da R.M. 13.10.2017, n. 124), ammette la deducibi