Vediamo quali sono le specificità della notifica della sentenza nel processo tributario, partendo da un caso di Cassazione. Il processo tributario prevede un proprio regime delle notifiche diverso da quello previsto dal Codice di Procedura Civile.
È inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione sul presupposto della idoneità della notificazione a mani della stessa a far decorrere il termine breve di cui al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, di sessanta giorni?
La sentenza notificata all’addetto dell’Adr fa decorrere il termine breve?
La notifica della sentenza di primo grado effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, anziché nei confronti del procuratore presso il quale aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre l’impugnazione?
Il principio che regola la notifica della sentenza nel processo tributario
Nel processo tributario, la notifica della sentenza di primo grado, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall’ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell’impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cui al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto il D.lgs. n. 546 del 1992, art. 17 fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie. Dalla notifica della sentenza presso la sede dell’Agenzia delle entrate riscossione a mani dell’impiegato decorrono i sessanta giorni del termine breve per impugnare. A nulla rileva la presenza di elezione di domicilio presso il difensore del libero foro. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 13 settembre 2023, n. 26416.
La vicenda processuale
Il giudice di prima istanza ha accolto il ricorso proposto da un contribuente contro una intimazione di pagamento, relativa a plurime cartelle di pagamento.
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