Nell’esercizio del potere direttivo all’interno dell’azienda, il datore di lavoro può avvalersi di strumenti di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti, allo scopo di verificare l’esecuzione e la disciplina del lavoro. Occorre a tal fine rispettare alcuni limiti specifici…
Nel contratto di lavoro subordinato esistono alcuni poteri che la normativa attribuisce in via esclusiva al datore di lavoro.
Tra questi figura, ai sensi dell’articolo 2104 del Codice civile, il potere direttivo, da intendersi come la possibilità di impartire una serie di disposizioni con lo scopo di assicurare l’esecuzione e la disciplina del lavoro.
In concreto, il potere direttivo si esprime con una serie di scelte economico – produttive dell’azienda, come quelle in materia di retribuzione, distribuzione dell’orario di lavoro, mutamento di mansioni e trasferimenti.
Come conseguenza della necessità di verificare l’esecuzione e la disciplina del lavoro, l’azienda può sentire il bisogno di:
- verificare che le prestazioni dei lavoratori siano concretamente eseguite sulla base delle mansioni assegnate;
- tutelare la proprietà aziendale contro furti o danneggiamenti.
Da qui nasce il potere di controllo e vigilanza, soggetto ad una serie di adempimenti e limiti imposti dalla legge.
In particolare, lo Statuto dei lavoratori (approvato con Legge 20 maggio 1970 numero 300) disciplina all’articolo 4 il controllo dell’attività lavorativa dei dipendenti e l’utilizzo dei dati così ottenuti.
Analizziamo quest’ultimo aspetto in dettaglio.