Autonomia periodi di imposta e ammortamento dell’avviamento

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 20 settembre 2023

Per i componenti ad efficacia pluriennale occorre guardare al termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione, e non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso.
L’autonomia d’imposta si regge infatti nel potere di correzione e rettifica da parte del contribuente, che può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine di decadenza del primo anno in cui compare la posta a deduzione.
Parimenti il potere dell’Ufficio, analizzando di anno in anno i componenti pluriennali, è soggetto al medesimo termine decadenziale.

La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di accertamento sui costi di  ammortamento dell’avviamento e concetto di autonomia dei periodi di imposta ai fini accertativi.

Nel caso di specie, la società contribuente era stata oggetto di una verifica di carattere generale.

 

Il caso: acquisizione di ramo d’azienda con avviamento e verifica del fisco

accertamento ammortamento avviamentoI verificatori avevano in particolare approfondito gli effetti fiscali di alcune acquisizioni di rami d’azienda.

Ne erano seguiti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2009-2013, relativi alla pretesa indeducibilità dei costi di ammortamento dell’avviamento.

La contribuente aveva infatti indicato un prezzo di acquisto molto rilevante, di cui iscriveva a bilancio l’ammortamento annuale, “anestetizzando” così l’utile per tutto il decennio, pur in presenza di significativi incrementi di fatturato.

Di qui la ripresa a tassazione, rideterminando il valore dell’avviamento iscritto a bilancio e disconoscendo la deducibilità del maggior costo, ritenuto peraltro un vantaggio per tutto il gruppo e non solo per la società.

I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente sull’assorben