Per i componenti ad efficacia pluriennale occorre guardare al termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione, e non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso.
L’autonomia d’imposta si regge infatti nel potere di correzione e rettifica da parte del contribuente, che può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine di decadenza del primo anno in cui compare la posta a deduzione.
Parimenti il potere dell’Ufficio, analizzando di anno in anno i componenti pluriennali, è soggetto al medesimo termine decadenziale.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di accertamento sui costi di ammortamento dell’avviamento e concetto di autonomia dei periodi di imposta ai fini accertativi.
Nel caso di specie, la società contribuente era stata oggetto di una verifica di carattere generale.
Il caso: acquisizione di ramo d’azienda con avviamento e verifica del fisco
I verificatori avevano in particolare approfondito gli effetti fiscali di alcune acquisizioni di rami d’azienda.
Ne erano seguiti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2009-2013, relativi alla pretesa indeducibilità dei costi di ammortamento dell’avviamento.
La contribuente aveva infatti indicato un prezzo di acquisto molto rilevante, di cui iscriveva a bilancio l’ammortamento annuale, “anestetizzando” così l’utile per tutto il decennio, pur in presenza di significativi incrementi di fatturato.
Di qui la ripresa a tassazione, rideterminando il valore dell’avviamento iscritto a bilancio e disconoscendo la deducibilità del maggior costo, ritenuto peraltro un vantaggio per tutto il gruppo e non solo per la società.
I gradi di merito erano favorevoli alla contribuente sull’assorbente motivo p