In caso di raccomandata non ritirata sussiste l’obbligo di avviso al destinatario della giacenza del plico presso l’ufficio postale?
Vediamo come va gestita la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
In caso di raccomandata non ritirata dal destinatario per compiuta giacenza, occorre traccia agli atti di causa della ulteriore raccomandata che l’ufficiale postale deve inviare per informare il destinatario della giacenza del plico presso l’ufficio postale?
Qualora non venga prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale cosiddetto CAD, la notifica dell’atto notificando dovrà ritenersi nulla?
La mancata produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento del CAD rende nulla la notifica dell’atto notificando?
Per dimostrare il corretto completamento della procedura notificatoria, è necessario, per il notificante, produrre l’avviso di ricevimento in quanto rappresenta l’unico mezzo per verificare l’effettiva ricezione della CAD?
Nel sistema della notificazione postale nel caso in cui la consegna del plico contenente l’atto notificando sia resa impossibile per la temporanea assenza del destinatario, la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ha un ruolo infungibile al fine di garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto notificando?
Occorre subordinare la regolarità del procedimento notificatorio alla concreta verifica, affidata al giudice, che la CAD sia pervenuta al destinatario e che, quindi, costui abbia potuto avere conoscenza effettiva di quanto notificatogli?
La notifica postale diretta è valida solo se il notificante dimostra in giudizio l’effettiva ricezione dell’atto impositivo da parte del destinatario?
Notifica di atto impositivo tramite servizio postale: la comunicazione di avvenuto deposito (CAD)
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazion