Le novità contenute nel Decreto Lavoro ricalcano la misura agevolativa del 2022, ma sono previsti nuovi limiti e adempimenti (a carico del lavoratore e del datore di lavoro).
Vediamo tutti gli aggiornamenti in tema di Fringe Benefits ai dipendenti e di altre misure di Welfare aziendale.
Misure fiscali per il welfare aziendale e fringe benefits per l’anno 2023
La Legge 3 luglio 2023 n. 85, di conversione in legge del Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48, conferma, esclusivamente per il periodo d’imposta 2023, che il valore dei fringe benefits, ossia dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 3.000, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Riguardo alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai fini prettamente operativi, si ritengono comunque utili le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 04 novembre 2022 che, raccordate con le nuove disposizioni normative, vengono di seguito riepilogate.
Ambito di applicazione soggettivo
La disciplina si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
I fringe benefit in oggetto possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
Ambito di applicazione oggettivo
In deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR e limitatamente al periodo di imposta 2023, l’art. 40 del DL 48/2023, conferma il limite massimo di esenzione di 3.000 euro già previsto per l’anno 2022, ma deroga la disciplina ordinaria come segue:
- la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit fino a 3.000 euro è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico (questi ultimi aventi reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili e elevabili, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, a euro 4.000);
- per i lavoratori non aventi figli a carico resta salva la disciplina ordinaria, di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR secondo cui non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta;
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, ma limitatamente ai lavoratori che possono godere della soglia di 3.000 euro (per quelli che fruiscono dell’ordinaria misura di 258,23 euro i benefit devono essere rappresentati da beni e servizi, mai da denaro; cfr. risoluzione 55/E/2020);
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è inna